Azione revocatoria e tutela del credito

L’azione revocatoria non è più necessaria per gli atti posti in essere successivamente al sorgere del credito.

L’art. 2929-bis cod. civ., introdotto con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con la Legge 6 agosto 2015, n. 132), disciplina l’espropriazione di beni oggetto di vincoli d’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.


Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). 

  • Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
  • Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
  • Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

Tale modifica, unitamente alla modifica dell’art. 492-bis cod. proc. civ. (nel quale viene ora prevista la possibilità per il presidente del tribunale di autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare), è stata effettuata dal legislatore al fine di “intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore”.

Scopo della presente disamina è riassumere le innumerevoli riflessioni effettuate in seguito alla novella del codice civile operata dal legislatore, evidenziandone alcuni aspetti problematici ai quali si tenterà di dare una risposta.

Con l’introduzione dell’art. 2929-bis, il legislatore intende offrire ai creditori uno strumento efficace di tutela dei propri diritti, ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 2901 cod. civ. (che disciplina le condizioni per l’azione revocatoria).

Sovente nella pratica si assiste alla stipula di atti mediante i quali un soggetto debitore che tema di subire nell’immediato futuro un’azione esecutiva ad opera del proprio creditore, tenta di dismettere tutto o parte del proprio patrimonio, talvolta cedendoli a terzi (perlopiù familiari) o costituendo sugli stessi un vincolo di indisponibilità che faccia da scudo, con l’esclusivo fine di sottrarre all’azione esecutiva determinati beni o quantomeno rendere più difficoltosa la loro aggressione.

Con la novella del codice civile operata dal D.L. 83/2015 si è tentato di porre un freno a tale pratica dilatoria. Spesso infatti tali atti venivano posti in essere, pur nella consapevolezza che gli stessi potevano essere soggetti ad azione revocatoria ad opera del creditore ex art. 2901 cod. civ., confidando nel lungo periodo di tempo necessario per una declaratoria di inefficacia ad opera di un giudice e soprattutto nel gravoso onere probatorio incombente sul creditore agente.

Il nuovo art. 2929-bis prevede invece che, nel caso di alienazione a titolo gratuito di beni immobili (o di mobili iscritti nei pubblici registri) o di costituzione di vincoli di indisponibilità sugli stessi, il creditore anteriore, qualora trascriva l’atto di pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto lesivo del suo diritto, potrà aggredire direttamente il bene senza che sia necessario il preventivo esperimento dell’azione revocatoria.

Ricorrendo gli elementi prescritti dall’art. 2929-bis, si assiste ad una vera e propria inversione dell’onere della prova. A differenza dell’azione revocatoria ordinaria, infatti, l’onere della prova non graverà sul creditore agente bensì sul debitore o sul terzo assoggettato ad espropriazione. Questi infatti potranno proporre opposizione contestando la sussistenza dei presupposti richiesti dal primo comma dell’art. 2929-bis cod. civ. (come ad esempio la non anteriorità del credito, il decorso del termine di un anno dalla trascrizione dell’atto o la non “lesività” dell’atto posto in essere dal debitore), “nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore”, la c.d. “scientia damni”, per la cui configurazione, secondo la Corte di Cassazione,è sufficiente… la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass. Civ. 13343/2015).

Lo speciale procedimento esecutivo previsto dalla norma è volto a “colpire” esclusivamente gli atti a titolo gratuito di costituzione di vincoli di indisponibilità e le alienazioni.

Restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 2929-bis sia gli atti a titolo oneroso sia quei negozi in cui, sebbene è possibile riscontrare elementi di gratuità/liberalità, la causa liberale non è prevalente.

Al riguardo, è bene rammentare che la valutazione in merito alla gratuità od onerosità di un negozio deve essere effettuata, così come affermato dalla Corte di Cassazione, prescindendo dalla forma giuridica rivestita dallo stesso ed avendo “esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione” (Cass. Civ., Sez. U., 6538/2010).

Nella categoria dei vincoli di indisponibilità è possibile ricomprendere il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ ed il trust (istituto quest’ultimo entrato nel panorama giuridico italiano ad opera degli interpreti sebbene lo stesso non sia previsto da nessuna norma nazionale bensì esclusivamente dalla legge di ratifica della Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trust).

Ci si è chiesti se la normativa in esame sia applicabile esclusivamente agli atti di costituzione di vincoli di indisponibilità che comportino il contestuale trasferimento del bene oggetto del vincolo, ovvero se la stessa possa essere applicata anche nel caso in cui ci si trovi in presenza di un fondo patrimoniale costituito con riserva della proprietà o in presenza di un trust c.d. “autodichiarato”.

Al quesito è lecito dare risposta positiva. Si osserva infatti che la lettera della norma non opera nessuna distinzione al riguardo e, inoltre, qualora si ritenesse non operante nel caso in cui non vi sia un contestuale trasferimento del bene, il sistema predisposto dal legislatore risulterebbe parecchio “depotenziato” essendo assai frequente nella pratica, ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale con riserva della proprietà ad opera dei coniugi, anche per ragioni di natura fiscale.

Relativamente al fondo patrimoniale, un’ulteriore questione merita di essere trattata.

Il legislatore ha previsto quale termine per procedere con l’espropriazione ex art. 2929-bis quello di un anno dalla trascrizione dell’atto lesivo.

Mentre nella maggior parte dei casi non vi sono dubbi in merito alla decorrenza del suddetto termine, essendo la trascrizione operata, ad esempio in caso di donazione, ai sensi dell’art. 2643 cod. civ. e producendo la stessa l’effetto di rendere opponibile ai terzi l’atto trascritto, nel caso del fondo patrimoniale la trascrizione, come noto, ha una mera efficacia di pubblicità notizia essendo l’opponibilità dell’atto affidata all’annotazione della convenzione sull’atto di matrimonio nei registri dello stato civile (Cass. Civ., Sez. U. 21658/2009).

Ciò posto, la lettera della norma potrebbe indurre a ritenere che debba farsi esclusivamente riferimento alla trascrizione dell’atto lesivo e, pertanto, relativamente al fondo patrimoniale dovrebbe farsi riferimento alla trascrizione dello stesso e non all’annotazione della convenzione nell’atto di matrimonio. Invero, una simile soluzione sarebbe errata; in tal caso, infatti, è lecito ritenere che il termine di un anno decorra dall’annotazione dell’atto di matrimonio (derivando da tale annotazione l’opponibilità nei confronti dei terzi) e non dalla trascrizione dell’atto (la quale ha una funzione di mera notizia).

A conclusione di questa breve disamina su una delle principali novità introdotte dal D.L. 83/2015, deve rilevarsi che l’art. 23 del citato decreto esclude l’applicabilità della procedura espropriativa ex art. 2929-bis cod. civ. alle procedure esecutive iniziate in data anteriore alla data di entrata in vigore del decreto (“Le disposizioni… si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”). Naturalmente, sebbene la norma non sia chiara in proposito, è lecito ritenere che non solo la procedura esecutiva debba essere iniziata dopo il 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto), bensì anche l’atto dispositivo lesivo posto in essere dal debitore deve esser stato posto in essere in data successiva al termine predetto, non potendo tale norma produrre effetti retroattivi.

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