Superbonus, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dalla necessaria costituzione dell’edificio in condominio, alle soglie massime di spesa, dalla tipologia dei lavori consentiti alla individuazione degli interventi trainanti e trainati.

La Circolare n.24/E e la Disposizioni prot. nr. 283847/2020 di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico,
installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

L’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sul Superbonus, il beneficio introdotto dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) in relazione alle spese, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Contemporaneamente l’Agenzia delle Entrate ha emanato l’atteso provvedimento relativo alla facoltà di esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta, in luogo della fruizione “diretta” delle detrazioni edilizie IRPEF e IRPEF/IRES.
L’approfondita Circolare analizza l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, definendo i requisiti di accesso e gli adempimenti necessari. Si segnalano i chiarimenti di maggior interesse.

Condomini

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica (artt. 1117-1139 c.c.). Il Superbonus non si applica quindi agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. È necessario infatti che sull’edificio insista un assetto di proprietà condominiale anche nella forma di “condominio minimo”, non soggetto all’obbligo di nomina di un amministratore e di un regolamento di condominio.

Familiari e conviventi

Al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. Tali soggetti possono usufruire del beneficio soltanto se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. Precisa l’Agenzia che il beneficio vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Partite IVA

Il Superbonus può essere fruito anche dalle persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.

Applicazione per scaglioni delle soglie massima di spesa

L’Agenzia delle Entrate fornisce delle istruzioni innovative per l’applicazione delle soglie massima di spesa che la legge distingue a seconda delle unità immobiliari che compongono l’edificio (più o meno di 8).
Ad esempio, rispetto alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
– 20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
– 15.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Se l’edificio è composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 €, ottenuto moltiplicando 20.000€ x 8 (160.000€) e 15.000€ x 7 (105.000€).

Sisma-bonus

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è elevata al 110 per cento anche la cd. detrazione “Sisma-bonus” (art. 16 DL 63/2013).
Gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:
– 96.000 €, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile;
– 96.000 €, nel caso di acquisto delle “case antisismiche”;
– 96.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

Interventi trainati e trainanti

Con riferimento alla condizione che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che la condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Quindi ai fini dell’applicazione della detrazione in commento:
– le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione,
– le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Le altre spese agevolabili

Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:
– delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse;
– degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

L’opzione alternativa

La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’AE a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato con Provv. AE 8 agosto 2020 n. 283847.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata in via telematica esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Negli altri casi, a comunicazione deve essere inviata, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).

Le istruzioni per cessionari e fornitori

In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

(Fonte: mementopiu.it)

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