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Diritto di famiglia, successione e donazione

diritto di famiglia, successioni e donazioni: un'assistenza legale attenta ad ogni aspetto dei rapporti familiari

Il Team di avvocati di Palermo Legal presta consulenza, stragiudiziale e giudiziale, in diritto di famiglia con riferimento alle seguenti questioni:
- diritti/doveri dei coniugi, accordi di convivenza, fondi patrimoniali, matrimonio civile e concordatario, regime di comunione o separazione dei redditi;
- diritti/doveri dei conviventi, forme di tutela contrattuali delle famiglie di fatto;
- separazione personale dei coniugi e divorzio consensuali o giudiziali, affidamento dei figli, effetti patrimoniali della separazione, diritti successori, riconciliazione;
- tutela, curatela e amministrazione di sostegno;
- affidamento e adozione;
- diritti/doveri dei conviventi, forme di tutela contrattuali delle famiglie di fatto.

Altresì, Palermo Legal presta assistenza con riferimento ad ogni forma di successione, a titolo universale e a titolo particolare, legittima e testamentale, divisioni ereditatrie e lesione di legittima. Inoltre, i nostri professionisti offrono consulenza sia per quanto concerne la redazione di testamenti e legati, sia nel caso di atti di donazione. 

Glossario diritto di famiglia, successioni e donazioni.

famiglia legittima: è definita come la società naturale fondata sul matrimonio alla quale l'ordinamento giuridico riconosce posizioni di diritti e doveri. Anche i figli sono definiti legittimi in quanto concepiti da genitori uniti in matrimonio.

famiglia di fatto: è la famiglia costituita da persone che, pur essendo non essendo legate tra loro dal vincolo matrimoniale, convivono more uxorio in modo stabile, insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione.

successione: con questo termine si designa il fenomeno con il quale un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti. la successione che qui rileva è quella a causa di morte.

donazione: atto, o più esattamente, sotto l’aspetto giuridico, contratto mediante il quale una persona (donante) dispone a favore di un’altra (donatario), a titolo di liberalità, il trasferimento di un proprio diritto o bene patrimoniale, oppure assume verso la stessa un’obbligazione (donatario promissoria); si distinguono: donazione rimuneratoria, quando è determinata da particolari motivi di riconoscenza; donazione modale, quella gravata per il donatario da un onere, l’inadempimento del quale è causa di risoluzione; donazione obnuziale, quella fatta in vista di un futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri in favore degli sposi o dei figli nascituri; donazione a nascituri, quella fatta a favore dei figli di una determinata persona, benché non ancora concepiti.
testamento: atto giuridico, essenzialmente revocabile, con il quale una persona dispone (salvo ipotesi eccezionali) in forma scritta delle proprie sostanze, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte, e può contenere inoltre disposizioni non patrimoniali (come il riconoscimento di un figlio naturale), del pari giuridicamente efficaci: testamento pubblico, quello ricevuto, alla presenza di due testimoni, dal notaio che, messolo per iscritto, lo legge al testatore; testamento segreto, quello presentato in busta chiusa al notaio, che la sigilla in presenza di testimoni e stende su di essa atto di riconoscimento; testamento olografo, redatto integralmente di mano del testatore e da lui datato e sottoscritto; testamento congiuntivo o reciproco, quello che nel medesimo atto accoglie la volontà di due o più persone a favore reciproco o di terzi (considerato però nullo dalla legge); testamento speciale, quello che, malgrado rilevanti difetti di forma, è considerato valido dalla legge in considerazione delle circostanze particolari o eccezionali in cui versa il testatore (calamità naturali, epidemie, viaggi per mare, ecc.); testamento biologico (ingl. living will), documento con cui una persona, dotata di piena capacità, esprime la propria volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o no essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o per traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso.

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