Vittime di reato, le novità europee

Vittime di reato: l’Italia recepisce la direttiva UE in materia di diritti, assistenza e protezione

L’Italia recepisce la direttiva UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio). A partire dal 20 gennaio 2016, infatti, sono entrate in vigore nel nostro ordinamento nuove norme che prevedono strumenti di tutela della persona offesa da un reato e che integrano il sistema di garanzie già predisposto dal legislatore nazionale.

L’intervento dell’Unione Europea in tale materia è avvenuto in forza del principio di sussidiarietà, sancito all’art. 5 del T.U.E, il quale prevede tale possibilità soltanto se e in quanto gli obiettivi che si prefigge l’Unione Europea non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L’intervento avviene nel rispetto del principio di proporzionalità secondo cui il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi. Lo scopo della direttiva in esame, quindi, è di garantire meglio di quanto non abbiano fatto fino ad ora i singoli Stati membri che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possono partecipare ai procedimenti penali. Resta fermo il fatto che la direttiva stabilisce norme minime che i singoli Stati membri possono ampliare per assicurare un livello di protezione più elevato alle vittime. 

La direttiva, in particolare, ha evidenziato che le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazione di sorta fondata su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute.

L’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto europeo, avvenuto con il D. lgs. n. 212/2015 (in Gazz. Uff., 5 gennaio 2016, n.3) ha comportato: l’adeguamento della disciplina relativa all’informazione e l’assistenza linguistica alla vittima e la modifica della disciplina dell’assunzione di sommarie informazioni, dell’incidente probatorio e della prova testimoniale per le vittime a cui viene riconosciuto un particolare stato di vulnerabilità. Inoltre, con il nuovo art. 90 c.p.p., adesso, nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, la norma estende la possibilità di esercitare le facoltà e i diritti previsti dalla legge non più solo ai prossimi congiunti di essa, ma anche alla persona legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

a) I diritti di informazione e di assistenza linguistica alla vittima di reato vengono garantiti dal neo-introdotto art. 90 bis c.p.p il quale elenca una lista di informazioni che devono esserle fornite sin dal primo contatto con l’autorità procedente e in una lingua alla stessa comprensibile. L’assistenza linguistica viene disciplinata anche dal neo-introdotto art. 143 bis c.p.p che estende le garanzie previste per l’imputato anche alla vittima di reato e prevede che l’autorità procedente nomina, anche d’ufficio, un interprete quando occorre procedere all’audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all’udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita da un interprete. Inoltre, in forza del nuovo art. 90 ter c.p.p, la persona offesa ha la facoltà di essere immediatamente informata dell’evasione o della scarcerazione dell’imputato.

b) La disciplina dell’assunzione di sommarie informazioni, dell’incidente probatorio e della prova testimoniale subisce delle modifiche per le vittime considerate particolarmente vulnerabili. Ai sensi del neo-introdotto art. 90 quater c.p.p. la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa e’ desunta, oltre che dall’eta’ e dallo stato di infermità’ o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e’ riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione e se la persona offesa e’ affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato. In tali casi, il codice prevede l’applicazione di modalità protette e di specifiche tutele, a prescindere dal catalogo dei reati presupposti che fino ad oggi ne legittimava l’adozione (v.artt. 190 bis, 351, 362, 392 , 398 e 498 c.p.p).

Conclusioni. Tali modifiche hanno senz’altro rafforzato il sistema di tutela della persona offesa nell’ordinamento italiano. E’ utile ricordare, tuttavia, che il raggio d’azione della direttiva è più ampio delle modifiche recepite dal legislatore italiano e prevede anche ulteriori forme di tutela per le persone offese tra cui il diritto di accesso a servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell’interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale (v. art 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE).

Immagine : Henry Matisse, La Danse

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