Vacanza rovinata

Danno da vacanza rovinata: un tipo di danno non patrimoniale codificato

La normativa italiana, e in particolare il c.d. codice del turismo, considera la vacanza quale bene di godimento concreto e oggetto di tutela.

E’ opportuno precisare: non si riconosce il “diritto alla vacanza” per tutti i cittadini (purtroppo…), ma il “diritto ad una buona vacanza”, garantito a chi si può permettere un periodo di relax, fuori dai luoghi di abituale dimora.
Il legislatore italiano ha quindi voluto garantire la trasparenza, la correttezza e la veridicità dell’offerta commerciale proveniente da chi organizza un viaggio. Il tutto al fine di tutelare le (legittime) aspettative di svago, riposo, divertimento, evasione e apprendimento.
La difformità e la modifica rispetto agli standard qualitativi e quantitativi offerti e accettati (con riferimento al servizio, ai trasporti, ai pernottamenti o ai ristori) da diritto ad un risarcimento del danno in via autonoma.

Infatti, l’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni (che formano oggetto del pacchetto turistico) sia “di non scarsa importanza” ai sensi dell’art. 1455 c.c.
La previsione dell’art. 47 del codice del turismo è espressione dell’orientamento della Corte di Giustizia Europea (v. CGCE, 12 marzo 2002, C-168/00) che, nell’interpretare la direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, aveva dichiarato che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento (totale o parziale) delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio.
Si fa riferimento ad un danno di natura non patrimoniale e di origine contrattuale. Infatti, qualora un soggetto subisca un danno di natura patrimoniale a causa di una condotta altrui dolosa o colposa, è sempre dovuto il risarcimento del danno patrimoniale che sarà commisurato al danno emergente e lucro cessante prodotto (es. in caso di smarrimento della valigia, il risarcimento del danno patrimoniale sarà pari al valore della valigia e degli oggetti in essa contenuti; in caso di mancata fruizione dei servizi di trasporto, vitto ed alloggio al prezzo corrisposto per essi ect.). Il danno da vacanza rovinata invece consiste proprio nella “semplice” perdita di un’occasione di relax. La sua valutazione è quindi di natura equitativa.

Concludendo, il turista di fronte ad un inadempimento di non scarsa importanza può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto e al danno patrimoniale eventualmente subito, il risarcimento correlato al tempo della vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta.

Ulteriore questione, invece, riguarda la distinzione tra il tour operator (ovvero l’organizzatore di viaggio) e l’intermediario di viaggio (ovvero l’agenzia di viaggi) con riferimento al regime di responsabilità. 
L’art. 43, I° comma del cod. del turismo, sancisce che, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato adempimento sia dipeso da causa a loro non imputabile.

Più in particolare, per quanto concerne l’organizzatore di viaggio, si confrontano diversi orientamenti:
– secondo un primo, l’organizzatore di viaggio sarebbe responsabile se non ha accuratamente “scelto, vigilato e garantito” la corrispondenza fra quanto offerto e quanto effettivamente erogato sul luogo della vacanza. Si parla a riguardo di c.d. culpa in eligendo
– secondo una diversa interpretazione, il tour operator assumerebbe nei confronti del cliente una obbligazione di risultato e sarebbe responsabile a prescindere dall’imputabilità dell’adempimento all’organizzatore o ai gestori dei singoli servizi erogati nei luoghi di vacanza. Tale orientamento, però, sembra essere in contrasto con il tenore letterale del richiamato art. 43 cod. turismo.
E’ bene comunque rilevare che, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore ha sempre e comunque l’obbligo di predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista;  oppure, in alternativa, ha l’onere di rimborsare il cliente nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno (v. art. 41, comma IV).

L’agenzia di viaggi, invece, risponde solo per l’attività di intermediazione relativa all’acquisto, per conto del cliente, del pacchetto di viaggio. Per tale motivo risponde per le violazioni delle obbligazioni nascendi dal mandato (v. art. 1710, c. II c.c. e art. 37 cod. turismo). L’agenzia è quindi responsabile per la mancata informazione del cliente-mandante riguardante le notizie strumentali relative al pieno godimento della vacanza (ad es. modalità di vitto e alloggio, orari e tipologie di trasporti) e alle circostanze sopravvenute che potrebbero determinare la revoca o modifica del mandato.
Infine, l’agenzia di viaggio ha l’ulteriore onere di dichiarare al consumatore che essa funge esclusivamente da intermediario e sempre che la sua figura non coincida con quella del tour operator, altrimenti l’agenzia sarà gravata dalla stessa responsabilità dell’organizzatore.

Si riporta di seguito un breve e aggiornato exursus delle massime di legittimità e di merito sul tema della vacanza rovinata.

DANNO DA VACANZA ROVINATA – Massime

Cassazione civile, sez. III, 14/07/2015, n. 14662

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall’art. 2 Cost.), e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso.

Tribunale Bari, sez. II, 11/06/2015, n. 2648

Tenuto conto che il breve periodo di vacanza è stato evidentemente trascorso non come occasione di svago e riposo ma al contrario in uno stato di stress psicologico conseguente ai disagi per tentare senza esito di rintracciare il bagaglio, per procurarsi i beni di prima necessità e per l’alterazione della ordinaria programmazione di vita quotidiana dovuta al venir meno delle abitudini di vita; considerato che, quanto più breve è la durata del soggiorno, tanto più si amplifica il disagio subito dal viaggiatore costretto ad impegnare i pochi giorni della vacanza nella ricerca del bagaglio, con l’inevitabile stato d’ansia e la preoccupazione per la sorte di quanto in esso custodito, equo stimasi determinare nell’importo di € 20.000,00 il danno da vacanza rovinata, al pagamento del quale tour operator e società aeroportuale devono ritenersi tenute in solido in favore dell’attore.

Tribunale Salerno, sez. II, 26/11/2014, n. 5613

In materia di danno non patrimoniale “da vacanza rovinata“, inteso come disagio psicofisico per la mancata realizzazione, in tutto o in parte della vacanza programmata, la prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del danno, non potendo formare oggetto di prova difettagli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (cfr., Cass., 11 maggio 2012 n. 7256)

Tribunale Milano, sez. XI, 15/05/2014, n. 5036

In tema di danno non patrimoniale ‘da vacanza rovinata‘, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della ‘finalità turistica’ (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.

Tribunale Torre Annunziata, 14/04/2014, n. 1588

In materia di danno da vacanza rovinata il mancato avviso della mancata partenza del bagaglio certamente materializza un danno in capo all’attore, consistente in uno stato di stress e di disagio derivante dalla mancata possibilità di poter utilizzare il proprio bagaglio e dalla mancanza di notizie relative allo stesso.

Corte appello Roma, sez. IX, 21/06/2013, n. 13664

Il danno da vacanza rovinata ha natura contrattuale trovando fondamento nell’inadempimento contrattuale delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggio e/o dal tour operator relativamente ad un contratto di viaggio e/o pacchetto turistico stipulato con il consumatore.

Tribunale Napoli, sez. XII, 18/02/2013, n. 2195

Il contratto di viaggio tutto compreso (pacchetto turistico o package) è diretto a realizzare l’interesse del turista-consumatore al compimento di un viaggio con finalità turistica o a scopo di piacere, sicché tutte le attività e i servizi str mentali alla realizzazione dello scopo vacanziero sono essenziali. In particolare, pertanto, la circostanza che il turista-consumatore venga alloggiato, per una parte del periodo di soggiorno in una struttura alberghiera di livello qualitativo inferiore rispetto a quella prenotata all’atto dell’acquisto e, per la restante parte del periodo di viaggio, presso questa struttura, ma ancora in fase di ristrutturazione, con molti dei servizi promessi (palestra, spa e piscina, spiaggia attrezzata) non ancora ultimati, diminuisce in misura apprezzabile l’utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica, dando luogo alla fattispecie della vacanza rovinata. (Nella specie il tribunale, pronunciando su una domanda di classe, rilevando che il consumatore, che aveva acquistato il pacchetto turistico per 1.950,00 euro, ha comunque fruito di un soggiorno con vitto e alloggio per il periodo concordato, ha liquidato equitativamente il danno in 1.300,00 euro).

Tribunale Palermo, 16/01/2013

Il danno non patrimoniale è subordinato all’esistenza di una previsione espressa ai sensi dell’art. 2059 c.c., ancorché a seguito della rilettura costituzionalmente orientata della norma si debbano distinguere l’ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso e l’ipotesi in cui il fatto illecito vulneri in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. Nella prima ipotesi rientrano l’art. 5 della direttiva 90/314 recepita dal legislatore con il d.lg. n. 111 del 1995 trasfuso nel d.lg. n. 206 del 2005, l’art. 94 cod. consumo, che consente il risarcimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, nonché l’art. 47 d.lg. 23 maggio 2011, n. 79, codice del turismo.

Cassazione civile, sez. III, 11/05/2012, n. 7256

In tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialitàalla realizzazione dello scopo vacanziero.

Nell’ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione del contratto avente ad oggetto pacchetti turistici il danno non patrimoniale da vacanza rovinata – pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo – è risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. ed artt. 2 e 32 Cost. (nella specie, la Corte ha ravvisato anche il presupposto per la risarcibilità della gravità del pregiudizio, trattandosi di viaggio di nozze e come tale di occasione del tutto irripetibile).

Nell’ambito del danno per vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto di un pacchetto turistico la richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buonafede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore. In mancanza di delimitazioni normative, spetta al giudice del merito – salvo il controllo di legittimità in ordine alla logicità della motivazione – individuare il superamento o meno di tale soglia, avuto riguardo alla causa in concreto, costituita dalla “finalità turistica”, che qualifica il contratto “determinando l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero” emergente dal complessivo assetto contrattuale, e considerando l’autonoma valutabilità dell’interesse allo svago e riposo rispetto al danno patrimoniale subito, atteso che il primo, a seconda del peso della prestazione contrattuale non adempiuta, può ben superare il secondo e non può appiattirsi su questo.

Lascia un commento