Stalking – Tavola rotonda

L’Ass. Antiviolenza Aldebaran, con il contributo – tra gli altri – dell’ordine degli avvocati di Patti e dell’ordine degli psicologi, organizza una tavola rotonda sul reato di stalking. Nel corso dell’incontro verranno affrontati i temi della conoscenza, della prevenzione e del rimedio nei confronti dei c.d. atti persecutori, in un ottica multidisciplinare. All’incontro interverrà l’avv. Francesco Pizzuto – avvocato che collabora con Palermo Legal – che affrontera la questione della tutela delle persone offese dal reato e delle strategie della parte civile.

Sabato  13 febbraio, ore 9:00 – sala comunale di Patti (Me) – piazza Mario Sciacca.

Glossario Stalking

Lo stalking è un reato per tutelare i soggetti che subiscono una serie di atteggiamenti e comportamenti da parte di un individuo (cosiddetto stalker), che si manifestano in persecuzioni e provocano uno stato d’ansia e paura compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana.

ARTICOLO N.612 bis codice penale
Atti persecutori (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque (2) anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3).
[III]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
[IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. (4). Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

(1) Articolo inserito dall’art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. La pena prevista dal presente articolo, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 cit., convertito dalla l. n. 38 del 2009, è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi dello stesso articolo 8. Lo stesso art. 8, prevede che si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis quando il fatto è commesso da soggetto ammonito.
(2) L’art. 1-bis d.l. 1° luglio 2013 n. 78, conv. con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, ha sostituito le parole “a cinque anni” alle parole “a quattro anni”.
(3) Comma sostituito dall’art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv, con, modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo precedente recitava: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
(4) L’art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv, con, modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha, in sede di conversione, inserito le parole: «La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma».

competenza: Trib. monocratico
arresto: obbligatorio
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: a querela; d’ufficio (quarto comma quinto periodo)

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