Sospensione del processo su istanza delle parti

sospensione del processo: rinvio per trattative in corso e tentativo di transazione, la possibile (e opportuna) applicazione dell’art. 296 c.p.c.

Questioni che succedono spesso all’inizio o nel corso di un giudizio civile:
qual’è la formale richiesta da porre al giudice nel caso in cui si voglia ottenere un rinvio della causa ad altra data, in quanto sono in corso trattative fra le parti per una possibile definizione bonaria? soprattutto (e questo è molto importante specie alla prima udienza con riferimento ai termini di cui al 183 c.p.c.) senza incorrere in decadenze o determinare alcuna preclusione?

La risposta a questi quesiti è contenuta nel verbale di prima udienza di comparizione in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di fronte al Tribunale di Palermo, sez. III civile:

All’udienza del …., davanti al Giudice, sono presenti l’Avv. (omissis) per la parte opponente, e l’Avv. (omossis) per la parte opposta, i quali chiedono la sospensione del processo per tentare il bonario componimento della controversia. 

Il Giudice

visto l’art. 296 c.p.c. ritenuto che il tentativo di bonario componimento della controversia integra un giustificato motivo di sospensione; 

PQM

sospende il processo e fissa per la prosecuzione l’udienza del (omissis)“.

Di seguito il contenuto dell’art. 296 c.p.c.: “Il Giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo“.

Considerazioni finali:

— La sospensione del processo viene normalmente chiesta dalle parti quando queste ritengano di essere vicine alla conclusione di un accordo. Proprio per questo, affinché il giudice possa concedere la sospensione, è necessaria l’istanza di tutte le parti. Il giudice istruttore ha facoltà di accordare la sospensione con ordinanza (revocabile) se la valuti utile od opportuna.

— Il Termine è stato così stabilito con l. 18 giugno 2009 n. 69; in precedenza i mesi erano quattro. E’ ovvio, infine, che la norma indichi il termine massimo, quindi sono possibili sospensioni più brevi.

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