La riforma penale al vaglio del senato

Cosa cambia se le modifiche al codice penale e di procedura entrassero in vigore.

Nei prossimi giorni la Commissione Giustizia del Senato inizierà la discussione del disegno di legge A.S. 2067, costituito da più di quaranta articoli e recante il seguente titolo: “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole del processo nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”.

La riforma in oggetto intende apportare riforme di natura processuale e modifiche a molti istituti del diritto penale sostanziale e del diritto penitenziario.

Per quanto concerne le riforme relative ad istituti di diritto penale sostanziale bisogna distinguere tra quelle destinate all’immediata operatività e quelle affidate alla delegazione legislativa.

In particolare, le prime comprendono:
la previsione di condotte riparatorie con efficacia estintiva del reato; l’estensione della perseguibilità a querela a talune ipotesi di violenza privata e minaccia; gli inasprimenti sanzionatori per taluni delitti;
la revisione della disciplina della prescrizione.

Le deleghe, invece, riguardano: l’estensione della perseguibilità a querela per talune categorie di reati; la disciplina delle misure di sicurezza; l’ordinamento penitenziario; la disciplina delle intercettazioni telefoniche.

Nella fattispecie, con riferimento alle modifiche destinate all’immediata operatività, il disegno di legge di cui si tratta, prevede:
a) l’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 1);
b) l’inasprimento sanzionatorio in ordine ai seguenti reati (artt. 3-6): scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); furto in abitazione o con strappo (art. 624 bis c.p.); furto aggravato (art. 625 c.p.); rapina (art. 628 c.p.);
c) la riforma della prescrizione (artt. 7-12), concernente le modifiche di seguito sinteticamente indicate: l’aumento della metà dei termini di prescrizione relativamente ai reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter; la decorrenza del termine di prescrizione dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa o dal momento dell’acquisizione della notizia di reato, se l’azione penale è stata esercitata prima, per i reati previsti dall’art. 392, comma 1 bis, c.p.p., commessi nei confronti di minore; modifiche relative alla sospensione della prescrizione ed introduzione di nuove ipotesi di sospensione della prescrizione; interruzione del corso della prescrizione anche in caso di interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero; efficacia della sospensione della prescrizione solo limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo e non nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato.

Con riferimento, invece, alle deleghe affidate al Governo, il disegno di legge in oggetto, prevede:
1) la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e della disciplina delle misure di sicurezza (art. 13);
2) la revisione della disciplina del casellario giudiziale (art. 14);
3) la riforma del processo penale, con particolare riferimento alla materia relativa alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e ai giudizi di impugnazione, e la riforma dell’ordinamento penitenziario (artt. 35-39).

Per quanto concerne, infine, le modifiche che il disegno di legge intende apportare al codice di procedura penale, queste riguarderanno: l’incapacità dell’imputato a partecipare al processo (art. 16); la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione (art. 17); la disciplina dell’udienza preliminare (art. 19); la disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 20) e del giudizio abbreviato (art. 21); la correzione dell’errore materiale e l’applicazione della pena su richiesta delle parti (art.22); l’esposizione introduttiva ai fini di valutazione delle richieste di prova (art. 23); i requisiti della sentenza (art. 24); il decreto penale di condanna (art. 25); il ragguaglio delle pene (art. 26); le disposizioni generali sulle impugnazioni (art. 27); le disposizioni in materia di appello (art. 28); le disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione (art. 29); le disposizioni in materia di rescissione del giudicato (art. 30); le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (art. 32); la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza (art. 34).

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