Ricorso per cassazione civile

Ricorso per cassazione civile, le nuove regole. Il protocollo di intesa fra Cassazione e Cnf.

Il ricorso per cassazione civile è un atto di fondamentale importanza che ha dato luogo a diverse problematiche interpretative che ne condizionano l’ammissibilità e la fondatezza.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha rilevato – da un lato – il moltiplicarsi di ricorsi, controricorsi e memore sovradimensionati nell’esposizioni di motivi ed argomentazioni e – dall’altro – la difficoltà di definire in modo chiaro i limiti del c.d. principio di autosufficienza del ricorso.
Nella prassi, infatti, si verificano situazioni in cui i difensori, preoccupati di incorrere in censure di inammissibilità per difetto di autosufficienza, tendono a redigere atti lunghi e prolissi; il tutto con ripercussioni negative sulla comprensione del contenuto essenziale degli scritti.
Per tali motivi, il 17 dicembre 2015, è stato firmato un protocollo di intesa fra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole per la redazione dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria.

L’obiettivo è quello di creare una semplificazione, chiarezza e sintesi degli atti difensivi.

Nel protocollo si riporta lo schema di redazione del ricorso per cassazione civile con l’indicazione del limite massimo delle pagine stimate per ciascuna area (ad es. esposizione dello svolgimento del processo, massimo 5 pagine; motivi di impugnazione, massimo 30 pagine).


 

Ricorso per cassazione civile

ARTICOLO N.360 codice di procedura civile

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso (1). 

 [I]. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado [3391, 420-bis] possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione [37];

2) per violazione delle norme sulla competenza [38], quando non è prescritto il regolamento di competenza [42];

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto [113] e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento [156 ss., 161];

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (2).

[II]. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

[III]. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

[IV]. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 

(1) Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 2 d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell’art. 272 d.lg. n. 40, cit., la disposizione si applica « ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Precedentemente l’articolo era stato sostituito dall’art. 42 l. 14 luglio 1950, n. 581 e successivamente modificato dall’art. 59 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedentemente in vigore recitava: «[I]. Le sentenze pronunziate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza ;3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. [II]. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. 

(2) Numero sostituito dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134. Il testo recitava: «5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». La disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con i limiti di applicabilità previsti dal terzo comma dello stesso art. 54 del d.l. n. 83. Ai sensi del secondo comma dell’art. 54 la disposizione si applica « ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». V. anche il comma 3-bis dell’art. 54 d.l. n. 83, cit., ai sensi del quale tale disposizione non si applica al processo tributario di cui al d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546. Vedi anche l’art. 62 del d.lg. n. 546).

Ricorso per cassazione civile

ARTICOLO N.360 bis

Inammissibilità del ricorso (1) 

[I]. Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.

(1) Articolo inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della medesima legge, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

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