Ricorso per Cassazione penale

ricorso per cassazione penale: le novità in tema di redazione dei motivi

Il ricorso per cassazione penale si dà delle regole chiare e condivise.

Infatti, in data 17.12.2015, è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, con cui è stato adottato uno schema redazionale dei ricorsi penali, allo scopo di definirne il contenuto ed agevolarne l’immediata comprensione da parte dell’organo giudicante.

La necessità di stipulare tale protocollo, ha trovato fondamento nell’esigenza di superare le difficoltà emerse nella gestione dei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione a causa del moltiplicarsi dei ricorsi e del loro sovradimensionamento, che spesso è di ostacolo alla comprensione del contenuto essenziale degli stessi, con effetti negativi sulla chiarezza e celerità della decisione.

L’adozione di uno schema redazionale prestabilito, muove, dunque, da esigenze di semplificazione e di sinteticità, fermo restando che all’eventuale mancato rispetto della regola della sinteticità non vengono riconnesse automatiche sanzioni di tipo processuale.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale del protocollo d’intesa ed allo schema redazionale in esso incluso (v. protocollo intesa).

Infine, è opportuno riproporre l’art. 606 del codice di procedura penale che disciplina il ricorso per cassazione penale:

Casi di ricorso.

1. Il ricorso per cassazione [169 att.] può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri [6201c];

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [177 s.], di inutilizzabilità [191], di inammissibilità o di decadenza [173];

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2 (1);

e) mancanza [547], contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione [1253, 1921], quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (2).

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello [605] o inappellabili [593].

3. Il ricorso è inammissibile [591] se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello“.

(1) Lettera così sostituita dall’art. 8 lett. a) l. 20 febbraio 2006, n. 46. Il testo della lettera era il seguente: «d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’articolo 495, comma 2».

(2) Lettera così sostituita dall’art. 8 lett. b) l. n. 46, cit. Il testo della lettera era il seguente: «e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato».

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