Il (nuovo) reato di depistaggio
Il reato di depistaggio. Elementi soggettivi e oggettivi che configurano il nuovo delitto proprio del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio.
Con la legge n.133 del 11 luglio scorso è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di depistaggio.
La nuova fattispecie penale, disciplinata dall’art. 375 c.p., punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:
— mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
.. affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.
La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti tutti gli elementi costitutivi di un delitto più grave.
Il testo definitivo, configura il reato di depistaggio come delitto “proprio”, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Inizialmente, invece, era stato pensato come reato “comune”, con specifica aggravante nell’ipotesi in cui fosse commesso da un pubblico ufficiale.
Quanto all’elemento soggettivo, la norma richiede il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà della condotta occorre il fine di “impedire, ostacolare o sviare un’indagine”.
Diverse sono le aggravanti speciali previste.
Il secondo comma, prevede un aumento della pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.
Si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.
Quanto alle attenuanti speciali, la pena è diminuita dalla metà a due terzi se l’autore del fatto si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove; evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.
Nell’ipotesi in cui circostanze aggravanti concorrano con circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dal quarto comma e dagli articoli 98 e 114 c.p. (minore età e minima importanza nella partecipazione ai fatti, in caso di concorso), il quinto comma stabilisce che le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle prime e le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità di pena risultante dall’aumento derivante dalle aggravanti.
Inoltre, si segnalano anche le seguenti disposizioni:
Il sesto comma del nuovo art. 375 c.p. prevede che alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
la fattispecie penale è applicabile anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dall’ufficio o dal servizio.
Invece, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso con riferimento ad un reato procedibile a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata.
afferma l’applicabilità della fattispecie penale anche quando la frode o il depistaggio attengono alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale, in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.
Allo stesso tempo, il legislatore ha approvato delle modificate concernenti altre fattispecie incriminatrici.
Nello specifico, l’art. 374 c.p. adesso prevede un aumento di pena per il reato di frode processuale nell’ambito di un procedimento civile o amministrativo: chi modifica lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone al fine di ingannare il giudice o il perito sarà ora punito con la reclusione da 1 a 5 anni. A differenza del depistaggio, la frode nel processo civile è reato comune.
Infine, è previsto un aumento di pena (dalla metà a due terzi) anche nel caso di falsa testimonianza, frode processuale e favoreggiamento personale commessi per ostacolare o sviare indagini e processi per stragi, terrorismo, mafia e altri gravi delitti.