Processo tributario, le novità

Le modifiche al processo tributario introdotte con il d. lgs. n. 156 del 24/09/2015

Con il D. Lgs. n. 156 del 24/09/2015 il legislatore ha introdotto diverse modifiche al processo tributario già disciplinato dai Decreti Legislativi 545 e 546 del 1992.

A riguardo, è bene precisare che il nostro governo aveva l’onere di emanare uno o più decreti legislativi che riguardassero la materia della giustizia e del processo tributario (v. art. 30 l. 431/1991); Ma il governo, invece di emanare un unitario codice di procedura tributaria (tanto per complicarsi e complicare la vita ai cittadini), ha scelto di approvare due differenti decreti legislativi riguardanti, uno, gli organi di giustizia tributaria e, l’altro, lo svolgimento del processo.

Si riportano di seguito quelle più significative apportate al D. Lgs. n. 546 del 1992.

A) Innanzitutto, la riformulazione dell’art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, rubricato “Il reclamo e la mediazione”.
Il comma 1, per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, dispone che “il ricorso produce gli effetti di un reclamo” e può contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa impositiva. 

Il ricorso è improcedibile fino alla scadenza di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso/reclamo all’ente. Scaduto tale termine per raggiungere un accordo nella fase prodromica al processo, il ricorrente potrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni, depositando il ricorso/reclamo presso la segreteria della commissione adita. 

La disciplina dell’istituto risulta essere ribaltata rispetto al passato. Mentre oggi è il ricorso a produrre gli effetti di un reclamo, nella versione originaria invece era il reclamo a produrre gli effetti del ricorso in caso di esito negativo. Nella precedente formulazione della disposizione citata, infatti, era fatto onere al contribuente, che intendesse proporre ricorso, di presentare preliminarmente un reclamo contenente una motivata proposta di mediazione. Scaduto il termine di 90 giorni senza che fosse notificato l’accoglimento del reclamo o senza che fosse conclusa la mediazione, il reclamo produceva gli effetti del ricorso ed il termine di 30 giorni per la costituzione decorrono dalla scadenza. 

Ulteriore elemento di novità è che la norma non pone più, come in passato, limitazioni con riferimento al soggetto che ha emesso l’atto e, pertanto, sono reclamabili tutti gli atti emessi dagli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, dell’agente della riscossione e dei concessionari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/1997.

Il nuovo istituto, tra l’altro, non necessita di essere recepito in un regolamento comunale, operando ex lege. 

Il comma 5, dell’articolo 17-bis, D. Lgs 546/1992 precisa che “L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avendo riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa”. 

B) Ulteriore novità del D. Lgs. 156/2015 con riferimento al processo tributario è il riordino della disciplina della conciliazione giudiziale mediante la riscrittura dell’articolo 48 del D. Lgs 546/1992 e l’introduzione degli articoli 48-bis e 48-ter. 

Il legislatore ha, infatti, introdotto l’estensione della procedura anche ai giudizi di secondo grado, con il riconoscimento, però, di una sanzione più elevata (il 50% del minimo) rispetto a quella applicata in primo grado (il 40% del minimo). 

C) Anche la tutela cautelare, di cui all’articolo 47 del Dlgs 546/1992, è stata oggetto di recente modifica, con l’introduzione del nuovo comma 8 bis che prevede che durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per quella amministrativa.

Il comma 2 prevede oggi che il Presidente può disporre la sospensione con decreto motivato diverso da quello di fissazione dell’udienza di trattazione. 

Il comma 4 dispone, invece, che all’esito dell’udienza sulla sospensiva la decisione in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza deve essere adottata con ordinanza, il cui dispositivo deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. 

Il comma 5, infine, modifica la disciplina relativa alla garanzia cui può essere subordinata la concessione della sospensiva.

D) Altra modifica al processo tributario di una certa rilevanza è stata quella apportata all’art. 49 del D. Lgs. 546/1992.

Il legislatore, cassando le parole “escluso l’articolo 337” del c.p.c., ha definitivamente aperto la porta alla possibilità di poter ottenere dal giudice dell’appello la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale.

E) Infine, si pone all’attenzione del lettore la modifica dell’art. 69, ora rubricato “Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente”, il quale prevede “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”. È, quindi, evidente che tale previsione afferma un favor nei confronti del contribuente che potrà immediatamente ottenere le somme liquidate dal Giudice.

v. i Decreti Legislativi n. 545/1992 e 546/1992 aggiornati a febbraio 2016

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