Ordinanze di esecuzione nel processo civile

ORDINANZE DI ESECUZIONE PROVVISORIA E GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO

Nel processo civile esistono cinque diversi tipi di ordinanze accomunate dalla natura di condanna immediatamente esecutiva, provvisoria ed anticipatoria:
– L’ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.: il giudice (istruttore), su istanza di parte, può disporre il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. La richiesta può essere presentata fino al momento della precisazione delle conclusioni.
– L’ordinanza su istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.: il giudice (istruttore), su istanza di parte, può disporre il pagamento di somme (o altre cose fungibili) o la consegna di beni mobili, se il diritto è fondato su prova scritta. La richiesta può essere fatta in ogni stato del processo.
– L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione ex art. 186 quater c.p.c.: il giudice (istruttore), su istanza di parte, a conclusione dell’attività istruttoria, può disporre il pagamento di somme, ovvero la consegna o il rilascio di beni, nei limiti in cui si ritiene già raggiunta la prova.
– L’ordinanza per il pagamento di somme ex art. 423 c.p.c.: il giudice (istruttore), su istanza di parte, nelle controversie in materia di lavoro, può disporre il pagamento di somme non contestate o a titolo provvisorio, quando ritenga il diritto accertato e nei limiti in cui ritenga già raggiunta la prova.
– L’ordinanza di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione ex art. 648 c.p.c.: il giudice (istruttore), se l’opposizione non è fondata su prova scritta, può concedere, provvedendo in prima udienza, l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.

Si tratta di ordinanze provvisionali che costituiscono titolo esecutivo, alcune delle quali possono essere impugnabili e revocabili (ad es. l’ordinanza su istanza di ingiunzione), altre no (ad es. ordinanza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). Tutte le suddette ordinanze di esecuzione, però, sono revocabili con la sentenza che definisce il giudizio.

Occorre precisare che il potere del giudice di emettere tali provvedimenti è discrezionale con riferimento alla valutazione sia dei presupposti per la pronuncia dell’ordinanza, sia dell’opportunità della sua emanazione.
La questione che in questa sede si vuole affrontare è se in un giudizio di opposizione, dopo avere negato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ex art. 648 c.p.c.), possa – su istanza di parte – emanare un’ordinanza di esecuzione provvisoria a conclusione della fase istruttoria (ex art.186 quarter c.p.c.).
Di seguito il caso e la decisione – a nostro avviso, errata – del giudice.

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non concedeva alla prima udienza l’esecuzione provvisoria dello stesso, nonostante l’opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dando alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.
All’udienza ex art. 184 c.p.c., tenuto conto che l’ingiunto-opponente non aveva depositato memorie istruttorie, né aveva formulato richieste istruttorie e che quindi poteva ritenersi conclusa la fase istruttoria, si chiedeva al Giudice istruttore:
– un rinvio per conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., con udienza fissata a breve termine;
– in subordine, nelle more, nel caso in cui il rinvio per conclusioni fosse stato fissato a lungo termine, l’emissione dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. di condanna al pagamento delle somme.
Il Giudice poneva la causa in riserva e, a scioglimento della stessa, emetteva il decreto allegato, con il quale, ritenendo che il creditore stesse chiedendo nient’altro che l’emissione di una nuova ordinanza ex art. 648, comma1, c.p.c., non la concedeva.

L’errore commesso dal Giudice sta nel non avere considerato ammissibile e compatibile l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ed infatti, la Suprema Corte con sentenza n. 5893 del 24/03/2004 ha affermato che “L’emanazione dell’ordinanza anticipatoria di cui all’art. 186 quater c.p.c. è consentita anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ipotesi in cui il provvedimento monitorio non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della pronuncia o nel corso del giudizio, perché a tale giudizio si applicano tutti gli istituti di carattere generale, ivi compreso quello disciplinato dall’art. 186 quater c.p.c.; nè vale, in contrario, l’obiezione relativa all’astratta possibilità di una duplicazione di titoli esecutivi verificabile in caso di estinzione del giudizio di opposizione o di rinuncia dell’intimato alla sentenza (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 186 quater, cit.), giacché, ove ciò si verifichi, il debitore in sede esecutiva può agevolmente paralizzare l’eventuale duplicazione della pretesa da parte del creditore”.


 

1. Ordinanze di esecuzione

ARTICOLO N.186 bis

Ordinanza per il pagamento di somme non contestate (1).

[I]. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni [189 1], il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite [423 1]. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (2).

[II]. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo [474 2 n. 1] e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo [310 2].

[III]. L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

2. Ordinanze di esecuzione

ARTICOLO N.186 ter

Istanza di ingiunzione (1).

[I]. Fino al momento della precisazione delle conclusioni [189 1], quando ricorrano i presupposti di cui all’articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all’articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (2).

[II]. L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace [290, 291, 294 1], quelli di cui all’articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei [214 1] o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico [221].

[III]. L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

[IV]. Se il processo si estingue [310 2] l’ordinanza che non ne sia già munita [642, 648] acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’articolo 653, primo comma.

[V]. Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace [290 ss.], l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento [641 1] che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 647.

[VI]. L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale [2818 2 c.c.].

3. Ordinanze di esecuzione

ARTICOLO N.186 quater

Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione (1).

[I]. Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

[II]. L’ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

[III]. Se dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingue, l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.

[IV]. L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza (2).

 

4 . Ordinanze di esecuzione
ARTICOLO N.423

Ordinanze per il pagamento di somme.

[I]. Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate [186-bis 1].

[II]. Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

[III]. Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo [474 2 n. 1].

[IV]. L’ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

 

5 . Ordinanze di esecuzione

ARTICOLO N.648

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.

[I]. Il giudice istruttore, se l’opposizione [645 1] non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2], l’esecuzione provvisoria del decreto [186-ter 2, 655], qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali (1).

[II]. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione [119; 86 att.] per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (2).

l’immagine ritrae un quadro di Salvator Dali – la barca delle farfalle

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