Notifiche via PEC
Notifiche via pec: cio’ che importa e’ l’indirizzo trasmesso all’ordine degli avvocati.
Nel percorso di informatizzazione e digitalizzazione del processo, incombono nuovi onori ed oneri sugli avvocati. Uno di questi è certamente la corretta trasmissione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’ordine di appartenenza. Infatti, nel caso in cui tale informazione non sia corretta oppure l’ordine non sia stato prontamente informato dell’eventuale variazione della PEC, le comunicazione – anche se non ricevute, recapitate o accettate – sono comunque considerate regolari (le c.d. notifiche via pec).
E ciò, è bene precisarlo, anche nel caso in cui nell’atto di costituzione in giudizio l’avvocato abbia inserito l’indirizzo di posta certificata corretto ma, purtroppo, diverso da quello presente nell’archivio dell’ordine.
I combinati di legge che qui rilevano sono gli artt. 136, c.II (in tema di comunicazioni),170 (in tema di notificazioni e comunicazi nel corso di causa) 134 e 176 (in tempa di ordinanza) del codice di procedura civile.
Nel caso di specie (di cui si riporta in calce l’ordinanza), una parte si è vista “sfuggere” i termini exart. 183, c.VI per la presentazione delle memorie, in quanto non aveva ricevuto la comunicazione della relativa ordinanza, che era stata emessa dal Giudice fuori udienza. Infatti la PEC che l’avvocato utilizzava era diversa da quella che era stata – a suo tempo – comunicata all’ordine.
IL GIUDICE
Sciogliendo la riserva che precede rilevata la regolare comunicazione dell’ordinanza del 15-16 maggio 2013 nei confronti del procuratore costituito di parte opposta, avuto riguardo alla disciplina di cui al combinato disposto di cui agli artt. 51 comma 3 D.L. 112/2008 e 16 comma 4 D. Ministero Giustizia n. 44 del 2011 e 7 comma 1 D.P.R. 123/2001 e ritenuti, pertanto, insussistenti i requisiti per l’accoglimento della chiesta rimessione in termini;
ritenute ammissibili e rilevanti le prove orali richieste da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta;
ritenute inammissibili, perché tardive, le richieste di prova orale formulate da parte opposta in memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.;
PQM
Rigetta l’istanza di rimessione in termini di parte opposta;
ammette le prove testimoniali richieste da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta;
rigetta le altre richieste di prova orali;
rinvia per l’escussione delle testimonianze ammesse all’udienza del 10.12.2014 ore 12:00.
Si comunichi alle parti.
Palermo 12.2.2014