Mutui e banche: se non paghi, si prendono la casa
Mutui e banche: la legge del più forte. il diritto come strumento di affermazione del potere.
In esecuzione dell’Unione Europea con la Direttiva UE sul credito bancario (n. 17/2014 c.d. Mortgage Credit Directive), il governo sta predisponendo un decreto legislativo che potrebbe avere pesanti e ingiuste conseguenze nei confronti dei “poveri” cittadini mutuari.
Infatti, l’istituto di credito, nel caso in cui il debitore non pagherà almeno 7 rate del finanziamento (ma oggi questo limite sarebbe stato spostato a 18 rate), potrà vendere immediatamente l’immobile ipotecato.
Il cuore del nuovo decreto legislativo è l’articolo 120-quinquesdecies del Testo Unico Bancario, che regolamenta i casi di “inadempimento del consumatore”, eludendo le procedure di esecuzione.
In sostanza, la banca e il cliente potranno accordarsi sulla possibilità che, in caso di mancato rimborso di sette rate (saranno invece aumentate, forse a diciotto rate) del mutuo, anche non consecutive, l’istituto di credito possa vendere subito la casa, senza avviare le procedure esecutive.
Ovviamente, qualora la legge permettesse l’inserimento di tale clausola, le banche non faranno altro che imporla come condicio sine qua non del finanziamento.
Purtroppo, la bozza di decreto legislativo del governo va ben oltre la normativa europea, stabilendo non solo che l’accordo relativo alla cessione dell’immobile può essere contenuto nel contratto di finanziamento, ma anche l’espressa possibilità di inserire tale clausola in un momento successivo alla conclusione dell’accordo di mutuo (perchè no, quale forma di ricatto legalizzato).
E’ una situazione di diritto che sta a cavallo fra il patto commissorio (nullo ex lege in forza dell’art. 2744 c.c.) e il patto marciano (considerato dalla giurisprudenza accordo legittimo).
A prescindere dalle dispute giuridiche, è una norma che tutela i più forti a svantaggio delle fasce deboli dei cittadini. Ciò che non è consentito e possibile a molti comuni cittadini e imprese, che vantano crediti nei confronti della p.a. o di altri soggetti privati e che per potere recuperare quanto dovuto devono avviare le “normali” procedure esecutive, potrebbe invece essere concesso – quale corsia preferenziale – alle banche.
E’ (o meglio sarebbe) una lex contra ius.
Glossario patto commissorio e patto marciano.
Patto commissorio: è un accordo con il quale il debitore, a garanzia della soddisfazione di un proprio debito, mette a disposizione un proprio bene, con l’intesa che, verificatosi l’inadempimento, detto bene passerà in proprietà del creditore
Patto marciano: è un accordo simile al patto commissorio in cui, fermo restando il trasferimento della proprietà di un bene al creditore in caso di inadempimento del debitore, si conviene (tra il debitore e il creditore) che, prima del passaggio della proprietà, si dovrà valutare il valore del bene in questione. Se si accerterà sproporzione tra il valore del bene oggetto del patto commissorio e il debito, il trasferimento si realizzerà ma sarà dovuta (dal creditore al debitore) la differenza tra il valore del bene trasferito in proprietà e il valore del debito (la somma dovuta).
mutui e banche
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