Il Muos non fa male al corpo, ma all’anima…
Il Muos non è dannoso ma abusivo.
La sentenza del CGA esclude rischi per la salute. I dubbi del movimento No Muos. La storia infinita continua.
Certo, è una storia pirandelliana.
A ormai oltre settant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale e a oltre venticinque dalla fine della guerra fredda, in un periodo in cui la crisi culturale, di valori ed economica sono le questioni più urgenti da affrontare, parlare del super scudo “intergalattico” che permetterà ai nostri paladini e salvatori (gli Usa) di vegliare, proteggere e controllare tutto e tutti, è un paradosso.
Paradosso ancora più acuito dal fatto che i maggiori pericoli alla sicurezza dei c.d. paesi occidentali, oggi, provengono dal terrorismo ( sul quale il Muos non può incidere in alcuna maniera) che spesso nasce da cellule autonome dislocate nel territorio e costituite da persone che vivono e lavorano proprio negli stessi paesi che vengono colpiti.
Insomma, non ci sarà Muos che tenga che ci potrà salvare dalla spirale in cui oggi ci troviamo, che potrà ripulire le coscienze e redimere le nostre anime…
Fatta questa premessa di “colore”, entriamo nella “saga giuridica” della vicenda Muos.
Ieri è stata depositata la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Sicilia, che – sostanzialmente – ha accolto le ragioni del Ministero della Difesa e respinto quelle del Comune di Niscemi.
Il giudizio ha ad oggetto una lunga vicenda procedimentale, riguardante l’autorizzazione all’installazione del sistema di comunicazione satellitare Muos (acronimo di Mobile User Objective System) che ha previsto la realizzazione di quattro satelliti e di quattro stazioni terrestri localizzate, rispettivamente, nel sud ovest dell’Australia, nelle Hawaii, in Virginia e, per l’appunto, in Sicilia, nella stazione radio di Niscemi.
A Niscemi è stata prevista la realizzazione, con fondi degli Stati Uniti, di tre antenne paraboliche (trasmittenti su banda Ka, ciascuna con diametro di 18,4 metri e altezza di 25 metri circa, poggianti su basi alte m. 6 e di mq. 112,14), due antenne elicoidali ad altissima frequenza (UHF), tre fabbricati, un serbatoio idrico, una vasca di contenimento quale serbatoio di gasolio, una strada di accesso, marciapiedi, vari impianti di supporto (illuminazione, video sorveglianza ed allarme, ecc).
Tale sito ricade: 1) all’interno della zona B (dal 30 dicembre 2009 divenuta zona A), della riserva naturale orientata (RNO) denominata “Sughereta di Niscemi”, istituita con D.A. n. 475 del 25 luglio 1997 ed affidata in gestione all’Azienda foreste demaniali della Regione siciliana; 2) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f) e g), del D.Lgs. n. 42/2004); 3) nell’ambito della rete ecologica “Natura 2000”, all’interno del sito di importanza comunitaria (SIC) ITA050007, istituito ai sensi delle Direttive europee 92/43/CEE e 79/409/CEE.
Con riferimento ai profili di tutela della salute e alla sicurezza, il Consiglio di giustizia amministrativo della Sicilia ha disposto una verificazione – nominando un gruppo di consulenti tecnici – per accertare:
“1) quale sia l’effettiva consistenza e quali siano gli effetti, anche sulla salute umana, delle emissioni elettromagnetiche generate dall’impianto Muos, quando funzionante, considerato sia isolatamente sia in cumulo con gli impianti di radiotrasmissione già esistenti e ricadenti all’interno del territorio siciliano potenzialmente suscettibile di essere investito dalle emissioni prodotte dal suddetto impianto;
2) se tali emissioni siano conformi, o no, alla normativa (sovranazionale, nazionale e regionale) in materia di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche, di tutela ambientale delle aree SIC e di prevenzione antisismica;
3) se le emissioni elettromagnetiche dell’impianto Muos possano mettere in pericolo, tenendo conto anche della possibilità di un errore di puntamento delle antenne, la sicurezza del traffico aereo civile (con riferimento ad eventuali interferenze con l’aereoporto di Comiso)“.
Il responso dei consulenti è stato quello di escludere pericoli per la salute umana, ambientale e per la sicurezza del traffico aereo civile. E sulla base di tali conclusioni si è arrivati oggi alla sentenza n.133 del 6 maggio 2016 a favore del Muos.
Gli esperti e legali del movimento No Muos hanno, invece, attaccato i risultati della relazione tecnica d’ufficio, rilevando:
– l’insufficienza del contraddittorio;
– l’utilizzazione di materiale documentale estraneo al fascicolo processuale, fornito dall’Ambasciata Americana;
– la circostanza che le misurazioni dei verificatori erano state effettuate portando le antenne a una potenza (200 W) che sarebbe stata inferiore al relativo valore massimo (in tesi, 1600 W).
I legali del comitato No Muos, infatti, ieri hanno diramato il seguente comunicato stampa: “dissentiamo dalle considerazioni relative alla correttezza del modus operandi dei verificatori, riteniamo scorretta l’interpretazione del principio di precauzione. La sentenza definitiva riprende interamente la sentenza parziale emessa il 3 settembre 2015, avverso la quale è stato comunque presentato ricorso per revocazione e del quale attendiamo la trattazione. Noi, insieme a tutte le altre parti che si oppongono al Muos continueremo questa battaglia in tutte le sedi, compresa quella penale, in quanto l’illegittimità e l’abusività di quest’opera , oltre che la sua pericolosità sono certe, come abbiamo più volte dimostrato“.