IRAP e Aggio – ammissione al passivo

Il credito IRAP va ammesso al passivo del fallimento in privilegio? E il credito per l’aggio dovuto al concessionario della riscossione?

Al credito IRAP dell’Erario deve essere riconosciuto il privilegio generale sui beni mobili del fallito ex art. 2752 c.c., comma 1. Diversamente, al credito per l’aggio richiesto dal concessionario per la riscossione non va riconosciuto il medesimo privilegio riconosciuto al tributo cui si riferisce.

Con la sentenza n. 25932 del 23 dicembre 2015, la prima sezione civile della Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di ammissione al passivo fallimentare del credito IRAP in linea privilegiata e del credito per l’aggio in linea chirografaria.

Nella sentenza in commento la Suprema Corte riafferma che:

– al credito IRAP deve essere riconosciuto il privilegio art. 2752 c.c., comma 1, anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica della norma in questione (in senso conforme Corte di Cassazione, sezione IV civile, 4 settembre 2012, n. 14834; Corte di Cassazione, sezione IV civile, 13 settembre 2011, n. 18756; Corte di Cassazione, sezione I civile, 1 marzo 2010, n. 4861). La pronuncia chiarisce che tale interpretazione non è superata dalla sentenza della Corte Costituzionale del 4 luglio 2013, n. 170, i cui effetti devono ritenersi limitati alle ipotesi di riconoscimento retroattivo della causa di prelazione ai crediti erariali già ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, ma non anche alle ipotesi in cui è ancora in corso la formazione dello stato passivo;

– il credito per l’aggio, trattandosi del compenso che spetta al concessionario della riscossione per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore, non può essere considerato un credito inerente al tributo riscosso e non è, dunque, assistito dal relativo privilegio (in senso conforme Corte di Cassazione, sezione I civile, 3 aprile 2014, n. 7868).

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