Imprese, banche e recupero crediti

Imprese, banche e recupero crediti.
Le recenti modifiche alla procedure esecutive e concorsuali.
Le principali novità del D.L. n. 59/2016 convertito in L. n.119/2016.

È entrata in vigore il 3 luglio 2016 la Legge 119/2016, cioè la legge di conversione del Decreto Legge 59/2016, recante “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Un’opportuna e critica premessa: in un mondo all’incontrario (come il nostro..) è “normale” che le parole vengano  utilizzate per “spiegare” effetti diversi e opposti rispetto al loro senso e significato “naturale”.

Viviamo in un periodo, per citare il titolo di un noto libro di Carofiglio, in cui la manomissione delle parole è elevata a modello. La manomissione del diritto ne è, purtroppo, la logica e ineluttabile conseguenza.

Ecco perché oggi capita che in un testo di legge, il D. L. n.59/2016, il capo I venga rubricato “Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti”, anche se i primi due articoli del citato capo (l’articolo n.1 e n.2) sono norme che tutelano, prevalentemente, gli interessi delle banche e delle società di finanziamento; infatti, il c.d. “pegno mobiliare non possessorio” (v. art. 1) e il “finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato” (v. art. 2) sono norme che “rafforzano” ed aumentano il sistema di garanzie a carico dell’imprese e a vantaggio degli enti di finanziamento.

Detto ciò, è opportuno esplicare le più importanti novità apportate dal D.L. 59/2016:

Pegno non possessorio. il Decreto da facoltà all’imprenditore di offrire a garanzia dei propri debiti dei beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa ad esclusione dei beni mobili registrati, che potrà continuare ad utilizzare, senza subirne lo spossessamento.
Nell’ipotesi in cui l’imprenditore dovesse rendersi inadempiente, dovrà consegnare il bene entro 15 giorni. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.

Patto marciano. E’ previsto per i contratti di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ed imprese.  L’imprenditore può stipulare un contratto di cessione di un bene immobile a favore di un istituto finanziario che produrrà i suoi effetti solo in caso di inadempimento del debitore. Queste forme di garanzia, tra l’altro,  sono già state oggetto di accese critiche (v. – tra l’altro – articolo: “mutui e banche: se non paghi, si prendono la casa”).

Registro delle procedure di espropriazione forza immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. E’ istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d’Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

Pignoramento: è stato modificato il terzo comma dell’art. 492 c.p.c., prevendo l’aggiunta del seguente periodo “il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Va ex se la modifica dell’art. 615 c.p.c. secondo comma, terzo periodo. Pertanto: “Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

Vendite a mezzo di Commissario. Modifica dell’art. 532 c.p.c. delle vendite a mezzo Commissario: riducendo ad un massimo di tre i tentativi di vendita da parte del Commissario. All’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”.

Valore di vendita dei beni immobiliari. Modifica dell’art. 591 c.p.c. in tema di espropriazione immobiliare: è ora previsto che dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, il valore dell’ultima base d’asta può essere ridotto fino al limite della metà. E’ inoltre previsto lo svolgimento delle aste solo in via telematica e la redazione presso ogni tribunale di un elenco di professionisti che si occuperanno delle operazioni di vendita dei beni pignorati.

Provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi. Modifica dell’art. 648 c.p.c. in tema di provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi, introducendo l’obbligo per il giudice, anche in presenza di opposizione, di concedere l’esecuzione provvisoria del decreto, limitatamente alle somme non contestate.

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