Depenalizzazione, il vademecum della riforma
La riorganizzazione del sistema sanzionatorio e il processo di depenalizzazione. I reati depenalizzati e abrogati con i dd.lgss. nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016.
I decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 hanno rispettivamente abrogato e depenalizzato numerosi reati.
Con tali decreti, il Governo italiano ha finalmente ultimato l’attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 67 del 2014.
In sintesi, in ragione di tali deleghe, tra il 2014 e il 2016 sono stati introdotti diversi istituti giuridici, dalla messa alla prova, alla causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, con i quali si è cercato di far fronte all’annoso problema del sovraffollamento delle carceri.
Infatti, soprattutto a seguito della famosa condanna pronunciata dalla Corte di Strasburgo contro l’Italia nel caso Torreggiani, il nostro Paese ha dovuto affrontare seriamente il problema.
In questo contesto di riforme governative si inseriscono, da ultimo, i due recenti decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016.
Esaminiamoli nel dettaglio.
— Il decreto legislativo n. 8/2016: la depenalizzazione.
I) I reati depenalizzati (artt. 1, 2 e 3)
Anzi tutto sono stati depenalizzati i reati per i quali e’ prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.
La depenalizzazione si applica anche qualora tali reati, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In questi casi, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.
Agli illeciti depenalizzati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi in base ai seguenti parametri:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
Inoltre, se per le violazioni era prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 nè superiore a euro 50.000.
La depenalizzazione non si applica, però, ai reati previsti dal codice penale, ad eccezione dei seguenti reati:
1. Atti osceni (art. 527 c.p.), la cui ipotesi aggravata del comma 2, quando il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori, adesso costituisce una autonoma fattispecie punita con la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.
2. Pubblicazione e spettacoli osceni (art. 528 c.p.), ad eccezione delle ipotesi contemplate al terzo comma, alle quali si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103.
3. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.)
4. Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)
5. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.)
6. Atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.)
L’allegato al decreto esclude dalla depenalizzazione una serie di reati puniti con la sola pena pecuniaria e contemplati da leggi speciali. In particolare, risultano esclusi i seguenti settori:
1) edilizia ed urbanistica;
2)ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d’azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e funzionamento dei partiti;
9) proprietà intellettuale ed industriale.
Infine, l’art. 3 prevede espressamente altri casi di depenalizzazione modificando alcune fattispecie contenute in leggi speciali.
II) Disposizioni di coordinamento
L’art. 5 stabilisce che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e’ da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato.
III) Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative è quello delineato dalle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
IV) Autorità competente
L’art. 7 individua l’Autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative. In particolare, si segnala che per i reati depenalizzati previsti da leggi speciali è competente l’Autorità amministrativa individuata dalla stessa legge speciale. Invece, il Prefetto ha la competenza a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative per i reati depenalizzati previsti dal codice penale.
V) Disposizioni transitorie
Infine, l’art. 8 stabilisce che le sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016).
Tuttavia, se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal decreto in parola, sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Inoltre, ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale.
a) Reati abrogati e modifiche al codice penale
Il decreto legislativo n. 7 ha abrogato i seguenti reati previsti dal codice penale:
1. Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
2. Falsità in foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.);
3. Ingiuria (art. 594 c.p.);
4. Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
5. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).
Allo stesso tempo, sono state modificate le seguenti fattispecie:
Altre falsità del foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 c.p.);
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
Casi di perseguibilità a querela (art. 493-bis c.p.);
Esclusione della prova liberatoria (art. 596 c.p.);
Querela della persona offesa ed estinzione del reato (art. 597 c.p.);
Ritorsione e provocazione (art. 599 c.p.);
Danneggiamento (art. 635 c.p.);
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
B) Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili
Il Capo II del decreto legislativo n. 7 individua nuovi illeciti ai quali si applicano, qualora siano compiuti con dolo, sanzioni pecuniarie civili, che si aggiungono al risarcimento del danno. Sostanzialmente si tratta di fattispecie riproducenti alcuni dei reati abrogati, tra i quali ingiuria, falsità in scritture private e reati patrimoniali minori. Ai sensi del secondo comma dell’art. 3, si osserva l’art. 2947, comma 1, del codice civile, che prevede la prescrizione in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Il successivo art. 4 individua la sanzione pecuniaria applicabile ai nuovi illeciti (da euro 100 a euro 8.000, ovvero da euro 200 a euro 12.000).
Inoltre, ai sensi dell’art. 5, il giudice nel determinare l’importo della sanzione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
a) gravità della violazione;
b) reiterazione dell’illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;
e) personalità dell’agente;
f) condizioni economiche dell’agente.
Relativamente al criterio sub b) , l’art. 6 chiarisce che si ha reiterazione nel caso in cui l’illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un’altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. A tale scopo, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni
L’art. 8 si occupa del concorso di persone nella commissione di illeciti puniti con sanzione pecuniaria civile, stabilendo che ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.
C) procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria civile
Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno. Anzi, la sanzione civile è subordinata all’esercizio dell’azione risarcitoria da parte del privato. Tuttavia, va chiarito che l’ammontare della sanzione pecuniaria è devoluta all’erario.
Pertanto, il legislatore ha diligentemente unificato le due risposte sanzionatorie in un unico procedimento civile, al quale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Infatti, non avrebbe avuto senso prevedere una sanzione pecuniaria amministrativa. Ciò avrebbe significato una duplicazione inutile di procedimenti: quello amministrativo finalizzato alla punizione e quello civile finalizzato al risarcimento.
D) Pagamento
Quanto al pagamento, il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto e non inferiore ad euro 50. Tuttavia, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l’ammontare residuo della sanzione è dovuto in un’unica soluzione.
Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa. Infine, il decreto stabilisce che l’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.