Corte dei Conti e responsabilità erariale

Corte dei Conti: molti ne conoscono il nome, pochi sanno come funzione e cosa fa.

Il vademecum per sollecitare il corretto accertamento della responsabilità erariale.

<<In ogni ordinamento democratico è previsto che la gestione delle risorse pubbliche sia sottoposta ad un controllo il cui scopo è quello di “perseguire l’utilizzo appropriato ed efficace dei fondi pubblici, la ricerca di una gestione finanziaria rigorosa, la regolarità dell’azione amministrativa e l’informazione dei poteri pubblici e della popolazione tramite la pubblicazione di relazioni obiettive”. Nell’ordinamento italiano detta funzione fondamentale è attribuita alla Corte dei conti. Con la legge 14 agosto 1862, n. 800, fu istituita la Corte dei conti del Regno d’Italia. Nell’architettura costituzionale la Corte è inserita sia tra gli organi di garanzia della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (art. 100, secondo comma) sia tra gli organi giurisdizionali (art. 103, terzo comma). Da detta doppia investitura deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse della Corte dei conti che, nell’esercizio delle funzioni di controllo, è organo neutrale, autonomo ed indipendente sia rispetto al Governo che al Parlamento, e, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, fa parte a tutti gli effetti dell’ordine giudiziario”>>.

I 2 principali riferimenti normativi con annesse modificazioni ed integrazioni sono:
1. il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 1214/1934)
2. il regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti (R.D 1038/1933).

La Corte dei conti ha sempre svolto funzioni giurisdizionali, in materia di giudizi di conto (giudizio sui conti dei c.d. agenti contabili) e di responsabilità dei contabili ed altri agenti pubblici per i “valori” perduti per loro colpa e negligenza. La Costituzione della Repubblica, all’art. 103, dopo ampio dibattito in sede di Assemblea costituente, ha mantenuto l’attribuzione alla Corte dei conti sia delle funzioni di controllo che di quelle giurisdizionali (v. art. 100, c.II, cost.: la Corte dei conti  esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito; art. 103, c.II , cost.: la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge).

La Corte dei Conti è divisa in tre sezioni: una con funzioni di controllo e due con funzioni giurisdizionali.

Delle due sezioni giurisdizionali, una decide sui ricorsi in materia di pensioni, l’altra decide in primo grado o in grado di appello (Sez. riunite ) nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le altre questioni demandate per  legge al giudizio della Corte dei Conti.

A riguardo si riporta l’art. 13 del T.U. in cui vengono indicate in generale le attribuzioni della Corte dei Conti:
“La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti:
– fa il riscontro dei decreti presidenziali;
– fa il riscontro delle spese dello Stato;
– vigila la riscossione delle pubbliche entrate;
– fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;
– fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perché sia assicurata la regolarità della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;
– parifica il rendiconto generale consuntivo dell’amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
– giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;
– giudica sulle responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni; 
– giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilità, giusta le disposizioni delle leggi speciali;
– giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti dei Comuni, delle Province, delle istituzioni di pubblica beneficenza;
– giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;
– giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell’art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;
-fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge“.

Analizziamo, adesso, la responsabilità per danni all’erario partiamo dal suo significato. Erario (dal latino aerarium, a sua volta da aes “bronzo” cioè “riserva di monete”) è un termine che indica genericamente l’amministrazione patrimoniale dello Stato.
Si riportano gli artt. 52, 53 e 54 del T.U. che, letti in combinato disposto con l’art 28 della Costituzione, definiscono i contorni giuridici della responsabilità erariale:

Art. 28 della Costituzione
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art. 52 T.U.
I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.
La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

Art. 53 T.U.
I direttori generali e i capi servizio, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità a norma del precedente articolo, debbono farne denuncia al Procuratore generale presso la Corte dei conti.
La denunzia deve essere immediata.
Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che per dolo o colpa grave, fu omessa la denuncia, a carico di personale dipendente può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia.

Art. 54 T.U.
Nei casi di deficienza accertata dall’amministrazione o di danni arrecati all’erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Corte può pronunciarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori o cauzionanti anche prima del giudizio sul conto.

Con riguardo ai meccanismi processuali, il riferimento normativo è costituito dagli artt. 43 e segg. del regolamento di procedura che qui si riportano:

Art. 43 T.U.
Il giudizio di responsabilità per danni cagionati allo Stato dai suoi funzionari od agenti è istituito ad istanza del procuratore generale presso la Corte dei conti.
L’istanza è proposta su denuncia dell’amministrazione o ad iniziativa del procuratore generale, mediante atto di citazione a comparire avanti la sezione competente.

Art. 44 T.U.
Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la
responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità; ma, se speciali circostanze lo richiedono, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

Art. 45 T.U.
L’atto di citazione deve, oltre a quanto è prescritto dall’art. 1° contenere l’istanza al presidente perché fissi l’udienza per la discussione della causa.

Art. 46 T.U.
In calce allo stesso atto di citazione il presidente fissa il giorno per la discussione della causa e stabilisce il termine per la eventuale produzione di documenti o comparse.

Art. 47 T.U.
Chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione. L’intervento può essere anche ordinato dalla sezione d’ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti.

Con riferimento, poi, in maniera più specifica alle modalità con cui il procuratore generale della Corte dei Conti (attraverso le procure regionali) esercita la sua azione, è opportuno fare attenzione al disposto di cui all’art. 17 c.30 ter del d.l.78/2009 attualmente vigente, che cosi recita :
“Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subìto dall’amministrazione nei soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. L’azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità puo` essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta“.

La giurisprudenza sul punto ha chiarito che la notizia del danno non deve necessariamente offrire elementi di certezza sia in ordine all’elemento oggettivo (l’esistenza di un danno erariale), sia in ordine al profilo soggettivo (sussistenza del dolo o della colpa grave). Tuttavia è opportuno, al fine di ottenere un celere accertamento della responsabilità, rappresentare ipotesi di responsabilità erariale quanto piu chiare, complete e circostanziate possibili.
Trattandosi come detto, di istituto ad istanza del procuratore generale della Corte dei Conti, e mancando nel caso in esame formale denuncia presentata dall’Amministrazione danneggiata ( si ricorda come citato sopra la responsabilità dei direttori generali e dei capi serivizi per comportamenti omertosi ed acquiescenti) l’unico strumento che abbiamo a disposizione è la redazione di un esposto da presentare alla procura generale.

Si propone, di seguito, uno schema illustrativo con le nozioni base per redigere l’esposto, tratto direttamente dal sito della Corte dei Conti:

Esposto alla Procura regionale.
Cos’è: un esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino può presentare di persona o inviare per corrispondenza, mediante Servizio Postale o tramite e-mail, alla Procura Regionale della Corte dei conti territorialmente competente rispetto al luogo in cui è avvenuto il presunto danno erariale.
Per Procura regionale territorialmente competente si intende, di norma, la Procura della Corte dei conti situata nella Regione in cui è avvenuto il fatto segnalato nella denuncia. In ogni capoluogo di regione esiste, infatti, una sede della Corte dei conti.

A cosa serve: si fa un esposto per mettere al corrente la Corte dei conti su presunte irregolarità nella gestione del denaro o del patrimonio pubblico, al fine di attivare la competente Procura Regionale per i necessari accertamenti sui fatti fino ad un’eventuale citazione in giudizio dei presunti responsabili, allo scopo di chiamarli al risarcimento del danno.

Dove si deve andare e cosa si deve fare: Per presentare una denuncia-segnalazione ci si può recare fisicamente presso la sede regionale della Corte dei conti competente per territorio, presentando un esposto scritto e quanto più possibilmente particolareggiato. Come già accennato, una denuncia può essere presentata anche mediante il servizio postale nazionale o tramite utilizzo della posta elettronica. Ferma restando la riservatezza sulle indagini, per conoscere se l’esposto presentato ha determinato l’apertura di una vertenza o, al contrario, la sua archiviazione, è necessario produrre una richiesta scritta e debitamente firmata (non mediante lo strumento della posta elettronica) da indirizzare al Procuratore regionale competente.

Quanto costa: fare un esposto-denuncia alla Corte dei conti non costa nulla, poiché non è prevista alcuna apposizione di bolli o spese di altra natura.

A quali funzionari rivolgersi: l’esposto si consegna, se presentato di persona, all’Ufficio protocollo della Procura Regionale competenza“.

Ultimo dato utile da tenere a mente riguarda il termine entro cui il danno erariale si prescrive. Come tutti i danni da fatto illecito ex art 2043 vige la prescrizione ordinaria di 5 anni dal giorno in cui il danno è stato cagionato. Nell’ipotesi però di occultamento doloso del danno e della responsabilità connessa il termine decorre dal giorno in cui si è avuto notizia del danno (per esempio in conseguenza di una istanza di accesso agli atti)

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