colpa medica in arrivo la “nuova” legge.

Responsabilità medica: la legge gelli-bianco al vaglio del senato. L’imminente riforma della colpa medica.

Il 28 gennaio 2016 la Camera dei Deputati ha approvato la c.d. legge Gelli-Bianco, che prende il nome dai suoi presentatori Federico Gelli, alla Camera, ed Amedeo Bianchi, al Senato.

Il testo di tale legge, attualmente al vaglio del Senato, ha ad oggetto “disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. In particolare, la legge in questione introdurrà modifiche al codice civile e al codice penale, in materia di responsabilità in ambito medico e sanitario, ed altre disposizioni concernenti la sicurezza delle cure ed il risarcimento dei danni da parte delle strutture sanitarie pubbliche.
Per quanto attiene le modifiche al codice penale, la legge Gelli-Bianco all’art. 6 (recante il titolo “Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria”) stabilisce che, dopo l’art. 590 bis c.p., sarà inserito il seguente:
Art. 590-ter
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)
L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.
Per comprendere la portata della riforma che verrà introdotta dalla legge in esame, bisogna però ricordare brevemente l’attuale disciplina della colpa medica, regolamentata dall’art. 3, co. 1, della l. n. 189/12, c.d. legge Balduzzi, secondo cui: “L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve” (va rilevato sin d’ora che l’art. 6 della legge Gelli-Bianco non potrà essere denominato numericamente quale art. 590 ter c.p., poiché tale denominazione numerica è stata di recente assegnata all’aggravante della fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali, con riferimento al nuovo art. 590 bis c.p. – Lesioni personali stradali gravi o gravissime, nel testo approvato in via definitiva al Senato in data 02.03.2016).
In sintesi, la legge Balduzzi, secondo costante e pressoché unanime interpretazione giurisprudenziale, si fonda sul presupposto che il sanitario si sia attenuto alle linee guida e che nel farlo abbia commesso una grave imperizia. Infatti, l’attuale principio giurisprudenziale dominante sulla legge Balduzzi è il seguente: “il sanitario che si attiene a linee guida risponde penalmente solo per imperizia grave, che si ha quando il sanitario non si doveva attenere alle linee guida per le macroscopiche specificità del caso concreto”.
In altre parole, risponde per colpa grave il sanitario che si sia attenuto alle linee guida del caso concreto, quando le macroscopiche o rilevanti specificità del caso imponevano di discostarsi dalle stesse ovvero quando avrebbero necessariamente indotto qualsiasi altro sanitario a disattendere le linee guida (v. Cass. 27185/15).

Resta inteso che quando non si è in presenza di macroscopiche specificità del caso concreto, la colpa del sanitario, è da considerarsi lieve e, pertanto, questi non risponderà penalmente, purché si sia attenuto alle linee guida; mentre in caso contrario, risponderà penalmente a prescindere dalla forma (imperizia, imprudenza, negligenza) e dal grado della colpa (lieve o grave).
Ebbene, alla luce di questa premessa e della lettura dell’art. 6 dell’approvanda legge Gelli-Bianco, emerge chiaramente come la nuova disciplina della responsabilità medica, ratifichi quella che è la restrittiva interpretazione giurisprudenziale formatasi sulla legge Balduzzi, statuendo che il sanitario risponde penalmente solo se per imperizia cagiona la morte o la lesione personale del paziente per colpa grave.

L’art. 6 della legge in oggetto, però, non si limita esclusivamente a ratificare il predetto orientamento giurisprudenziale, introducendo due importanti novità. Infatti, al primo comma dell’art. 590 ter c.p., si fa espresso riferimento ai reati cui sarà applicabile la legge Gelli-Bianco ovvero esclusivamente i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose e non tutti i reati indistintamente, secondo la previsione della legge Balduzzi, che a tal proposito nulla specifica.
In secondo luogo, la legge Gelli-Bianco, a differenza della legge Balduzzi, all’art. 5 (in forza del quale: “1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida SNLG e pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità”) individua espressamente le linee guida e le buone pratiche rilevanti ai fini della sua applicazione, andando incontro alla duplice esigenza: di conoscere con certezza quali siano le linee guida alle quali deve attenersi il personale sanitario, al fine di evitare di incorrere in responsabilità penali; di definire più chiaramente i confini della fattispecie colposa della responsabilità medica, permettendo di distinguere più chiaramente la condotta lecita da quella illecita.

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