Braccialetto elettronico e misure cautelari

Accertata indisponibilita’ del braccialetto elettronico. Automatica applicazione della misura cautelare della custodia in carcere? la parola alle sezioni unite.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza   n.5799 del 28 gennaio 2016, ha sottoposto alle Sezioni Unite una questione interpretativa relativa all’art. 275 bis c.p.p.
Tale questione, riguarda la risoluzione di un contrasto insorto tra le Sezioni Penali in ordine ai poteri del giudice che – in sede di applicazione della misura cautelare personale o di revoca e sostituzione della misura cautelare in carcere – abbia ritenuto idonea l’adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e che, però, abbia accertato l’indisponibilità di tale dispositivo.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, infatti, l’indisponibilità del braccialetto elettronico, imporrebbe al giudice l’adozione della misura della custodia cautelare in carcere. Questo assunto si fonda sulla considerazione che in tal caso, non sussisterebbe “alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., né alcuna violazione ai diritti della difesa, perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla persona dell’indagato” (v. Cass. Sez. II, sent. n. 520 del 17/12/2014; Cass. Sez. II, sent. n. 28115 del 19/06/2015; Cass. Sez. II, sent. n. 46328 del 10/11/2015).

In altre parole, secondo questo indirizzo, la mancata applicazione della misura degli arresti domiciliari, in caso di indisponibilità del braccialetto elettronico, non implica alcuna violazione dei diritti di uguaglianza, inviolabilità della libertà personale e di difesa, tutelati dalla Costituzione. Ciò in quanto la decisione di applicare la più grave misura cautelare della custodia in carcere trova, comunque, fondamento nel giudizio relativo alla personalità dell’indagato e dipende dall’intensità delle esigenze cautelari manifestatesi.

Secondo altro indirizzo giurisprudenziale, invece, poiché la prescrizione di cui all’art. 275 bis c.p.p. non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solamente una mera modalità di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari “il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini dell’adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l’impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni” (v. Cass. Sez. II, sent. n. 47413 del 29/10/2013; Cass. Sez. V, sent. n. 40680 del 19/06/2012; Cass. Sez. II, sent. n. 50400 del 23/09/2014; Cass. Sez. I, sent. n. 39529 del 10/09/2015).

In altri termini, secondo quest’ultimo orientamento, l’adozione della misura degli arresti domiciliari – ritenuta idonea dal giudice sulla base della valutazione di merito della pericolosità dell’indagato e della capacità di autolimitare la propria libertà di movimento – non può essere condizionata dalla concreta applicabilità del braccialetto elettronico, proprio in ragione della mera modalità di controllo dell’esecuzione degli arresti domiciliari attribuita a questo dispositivo. Dunque, ove il giudice abbia ritenuto idonea, ai fini della tutela delle esigenze cautelari, la misura degli arresti domiciliari, seppur disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico, l’accertata assenza di tale mezzo di controllo non può incidere sul giudizio di idoneità già formulato, che deve prescindere dalle concrete modalità di esecuzione della misura.

Ebbene, le Sezioni Unite, chiamate ad esprimersi sulla risoluzione di tale contrasto, secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte in data 28 aprile 2016 (Pres. Canzio, Rel. Piccialli, Ric. Lovisi), hanno dato la seguente risposta: “Il giudice, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.
In attesa delle motivazioni che sorreggono l’iter logico che ha condotto a tale decisione, il dato che sembra apparire evidente è l’esclusione da parte delle Sezioni Unite di ogni tipo di automatismo che faccia propendere a priori per una delle soluzioni prospettate dai due orientamenti giurisprudenziali sopra descritti. Infatti, il giudice, in caso di accertata indisponibilità del braccialetto elettronico, è chiamato a valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura in relazione alle concrete esigenze cautelari prospettate. Ciò sembrerebbe comportare l’esclusione di una regola generale che operi automaticamente ed a prescindere dalla valutazione del singolo caso concreto e delle esigenze cautelari sottese all’applicazione della misura stessa.

Appare, comunque, evidente come sulla valutazione concreta che il giudice sarà chiamato ad effettuare di volta in volta, non potrà che incidere la considerazione che il braccialetto elettronico garantisce una forma di sorveglianza che rende molto meno probabili eventuali trasgressioni. Infatti, sebbene il grado di afflittività della misura degli arresti domiciliari “semplici” sia pari a quella degli arresti domiciliari monitorati con braccialetto elettronico, tra le due modalità di esecuzione della misura vi è un’evidente disparità di adeguatezza alla tutela delle esigenze cautelari. In altre parole gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico si approssimano a quelli “tradizionali” sul piano dell’afflittività, ma sono molto più vicini alla custodia in carcere sul piano dell’adeguatezza.

Questa circostanza, del resto, è confermata anche dal tenore letterale dell’art. 275 bis c.p.p., che nel caso di dissenso dell’imputato all’adozione del braccialetto elettronico, prescrive l’applicazione della custodia cautelare in carcere. E’ questo dato che fa propendere per l’automatismo secondo cui, in caso di indisponibilità del braccialetto elettronico, l’unica misura adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, è quella carceraria.

Tale soluzione, infatti, per quanto intollerabile, poiché fa ricadere sull’arrestato l’eventuale indisponibilità del braccialetto elettronico (e quindi le carenze dell’amministrazione della giustizia), appare come quella più conforme alla disciplina dell’art. 275 bis c.p.p., che: prevede che la verifica in ordine alla disponibilità del dispositivo elettronico sia preventiva e strumentale rispetto alla scelta della misura da adottare; e che conduce ad una soluzione analoga a quella che si adotta in caso di indisponibilità del domicilio in cui effettuare la misura degli arresti domiciliari. Dal momento che, in questo caso, la giurisprudenza ha sempre risolto il problema ricorrendo all’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Lascia un commento