Azione revocatoria in presenza di un credito litigioso

E’ legittima l’azione revocatoria in presenza di un credito c.d. litigioso?

Per poter dare una risposta al quesito, apparentemente semplice, è necessario esaminare i presupposti richiesti dalla legge per l’esperimento della revocatoria ordinaria di un atto lesivo delle ragioni creditorie, focalizzando l’attenzione sui presupposti soggettivi.

L’art. 2901 del cod. civ., comma 1 prima parte, afferma che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni”.

Dalla lettera della norma discende chiaramente che il legislatore, per l’esperimento dell’azione, non ha ritenuto necessario che il credito fosse “certo, liquido ed esigibile”.

Ammettendo l’esperimento della revocatoria anche in presenza di un credito condizionato, incerto per definizione, la risposta al quesito parrebbe scontata.

La questione, tuttavia, è stata oggetto di dibattito ad opera della dottrina e della giurisprudenza.

Una parte della dottrina (Natoli) e della giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. 10414/01) hanno affermato che, allorché il fatto genetico del credito sia in contestazione in quanto oggetto di un giudizio, non si configura in capo al soggetto agente nemmeno un’aspettativa di diritto idonea a legittimare l’esperimento dell’azione revocatoria. Ed ancora, viene affermato che la lettera della norma, nella parte in cui ammette il ricorso alla revocatoria anche in presenza di crediti condizionati o sottoposti a termine delinea un’ipotesi eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica a fattispecie simili, quali i crediti litigiosi, ma non espressamente previste dal legislatore.

Corollario della tesi esposta è la necessaria sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., costituendo il giudizio di accertamento del credito controverso l’antecedente logico-giuridico necessario della pronuncia dell’azione revocatoria.

La tesi sopra esposta, invero, è stato oggetto di numerose critiche da parte degli interpreti. Il citato orientamento, infatti, si è posto in palese contrasto con la prevalente dottrina (per tutti Bianca) e giurisprudenza che da sempre ha ritenuto non necessario per l’esperimento dell’azione revocatoria l’esistenza di una ragione creditoria accertata giudizialmente (cfr. Cass. Civ. 12678/2001).

Sul contrasto venutosi a creare tra i diversi orientamenti della Corte, riscontrabile per ultimo con le due sentenze della stessa Corte emesse a distanza di pochi mesi l’una dall’altra, sono intervenute le Sezioni Unite del Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 9440/2004).

Il Supremo Collegio, al fine di comporre il contrasto che trae origine da una diversa interpretazione della norma sostanziale dettata dall’art. 2901 c.c, esamina puntualmente le ragioni addotte a sostegno delle opposte tesi sposando la lettura estensiva della nozione di “credito eventuale” ricomprendendovi, quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, anche il c.d. “credito litigioso”.

Le Sezioni Unite, a sostegno della propria decisione, rilevano come la ratio della norma in esame sia da rinvenire nella volontà del legislatore “di rafforzare ed ampliare la tutela del creditore, che trova attuazione nell’ estensione della tutela conservativa ai titolari di crediti non attuali”.

Infine, affermata l’idoneità del “credito litigioso” quale presupposto dell’azione revocatoria, le Sezioni Unite negano “la necessità della sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del processo nel quale sia proposta l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. in attesa della definizione del distinto giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta le domanda revocatoria”.

In conclusione, a seguito dell’intervento chiarificatore del Supremo Collegio, al quale sono seguite innumerevoli sentenze delle Corte di Cassazione (cfr. per ultimo Cass. Civ. 2673/2016), è possibile dare risposta certa al quesito postoci. La natura “litigiosa” del credito non è elemento ostativo alla proposizione dell’azione revocatoria “in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.

 

Lascia un commento