Autovelox automatico, no all’interno del centro abitato

Autovelox automatico: illegittimo il suo posizionamento all’interno di un centro abitato, se manca lo spartitraffico centrale.
La recente sentenza della Suprema Corte.

Con la sentenza  n.12231 del 14/06/2016, la Corte di Cassazione, sez. II civile,  ha affermato la regola secondo cui: “l’autovelox automatico non può essere posizionato in centro abitato se manca lo spartitraffico centrale. Ovvero se la strada pur se molto trafficata non ha tutte le caratteristiche tecniche delle strade urbane di scorrimento. Anche se il prefetto ha dato il via libera all’uso dei misuratori.

Come noto, due sono i modi attraverso i quali si può rilevare l’infrazione di eccesso di velocità:
– il primo, prevede la contestazione immediata della violazione, da parte degli agenti che hanno rilevato, anche mediante sistemi di autovelox, il superamento dei limiti di velocità;
– il secondo, invece, nei casi in cui non è possibile fermare il veicolo, attraverso l’impegno di sistemi automatici di controllo del traffico (con il c.d. autovelox automatico) che, quindi, non prevede una contestazione immediata dell’infrazione.

Nelle strade urbane  il rilevamento con l’autovelox automatico è previsto solo in un tratto stradale qualificabile come “strada urbana di scorrimento”  ex art. 2 C.d.S., comma 2 (ovvero in “strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate“).

Da ciò ne deriva – secondo la Suprema Corte – la conseguente impossibilità e illegittimità del provvedimento prefettizio di autorizzazione all’installazione di un dispositivo per il rilevamento a distanza della velocità, con ulteriore consequenziale illegittimità del suo impiego e di tutti gli scaturenti successivi verbali ed atti.  Infatti, la discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo di un veicolo (ed ove, quindi, può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell’infrazione al C.d.S. quanto alla velocità) non deve mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto stradale.

Se, quindi, il tratto stradale individuato dal prefetto manca di uno spartitraffico centrale la strada non ricade tra quelle ammesse per l’uso degli autovelox automatici. E neppure il prefetto potrà derogare a questa indicazione normativa.

 


 

Infine, ricordiamo i limiti di velocità previsti nelle strade italiane:
— sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.
— sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo;
— sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari;
— in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni  connesse (previste dall’art. 142 del codice della strada):
— fino a 10 km/hin più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 39 e 159euro;
— oltre 10 km/h e fino a 40 km/hin più – sanzione pecuniaria compresa tra 159 e 639 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;
— oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 500 e 2000 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;
— chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 779 e 3.119 , con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Le violazioni commesse tra le 22:00 e le 7:00 sono aumentate di 1/3 e alla terza violazione commessa in un anno che comporta la decurtazione di almeno 5 punti sulla patente è prevista la revisione della patente.

Autovelox, quali caratteristiche per essere a norma.
Gli autovelox, così come i telelaser, sono degli strumenti in grado di rilevare la velocità istantanea di un veicolo. La loro presenza, a prescindere che si tratti di un autovelox fisso oppure mobile, deve essere preventivamente segnalato con la dicitura  “controllo elettronico della velocità” oppure “rilevamento elettronico della velocità” ad una distanza minima di 400 metri in autostrada, 250 metri sulle strade extraurbane principali, 150 su quelle secondarie e 80 metri in città.

Per essere a norma di legge, glia autovelox devono essere omologati dal Ministero dei Trasporti. Poi, come già detto, vanno segnalati con cartelli visibili anche di notte ad una distanza minima che varia in base al tipo di strada sulla quale sono posizionati. Inoltre la multa per eccesso di velocità fatta con autovelox deve essere elaborata da un agente preposto al servizio di polizia.

Lascia un commento