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I beni comuni nello statuto della città di Palermo

Lo studio legale Palermo Legal ha collaborato con il comitato bene collettivo e molte altre associazioni cittadine per l'elaborazione del nuovo statuto del comune di Palermo.

Nel corso di un lavoro congiunto e partecipato, lo studio legale ha promosso il riconoscimento e la disciplina della categoria dei beni comuni a livello comunale.

Di seguito la proposta sull'inserimento di un nuovo titolo nello statuto (i beni comuni nello statuto della città di Palermo):

TITOLO IX - BENI COMUNI 

Capo I - Beni comuni, gestione e disciplina

art. a Beni Comuni.

1. I beni comuni sono le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico comunale, anche a beneficio delle generazioni future.
2. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti, le loro sorgenti e le altre acque; l'aria; i giardini, i parchi e le altre aree verdi; le zone boschive; i lidi e i tratti di costa; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate.
3. I titolari dei beni comuni possono essere enti pubblici o persone fisiche-giuridiche private.
4. In ogni caso il Comune si impegna a garantire la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissate dalle vigenti leggi nazionali e regionali. 

art. b Beni comuni appartenenti alla collettività municipale.

1. Il Comune amministra i beni comuni di sua proprietà, quali:
− edifici destinati alle attività amministrative (palazzo di città, uffici comunali, circoscrizionali ecc.);
− edifici destinati all’attività scolastica (scuole, uffici, ecc.);
− edifici destinati l’attività culturale (teatri, biblioteche, archivi, musei, gallerie, ecc.);
− impianti sportivi (palazzetto dello sport, velodromo, stadio, piscina, campo di atletica, ecc.);
− parchi, giardini, aiuole e altre aree verdi, alberi, piante;
− monumenti di rilevanza storico, artistica e culturale (porte urbane, statue, fontane, ecc.);
− strade, piazze, arredo urbano (panchine, pensiline, lampioni, ecc.);
− lidi e tratti di costa.
2. Tali beni costituiscono un'insostituibile risorsa per lo svolgimento delle attività della cittadinanza.

art. c Elenco dei beni comuni appartenenti alla collettività municipale

1. Tutti i beni comuni appartenenti al Comune sono elencati in inventari pubblici consultabili dalla cittadinanza tramite tutti gli strumenti di pubblicità comunali.

art. d Gestione dei beni comuni appartenenti alla collettività municipale

1. Tutti i beni comuni appartenenti al Comune e censiti in appositi elenchi di cui nel precedente articolo, devono essere gestiti attraverso:
− adeguata sorveglianza e custodia;
− idonei interventi, di alta qualità, di manutenzione, recupero, riqualificazione;
− modernizzazione ed eventuale ri-funzionalizzazione;
− sostenibilità e risparmio energetico e delle risorse;
− efficiente produttività del bene in termini di miglioramento della qualità dell’attività svolta al suo interno.
2. Quando il titolare è il Comune, i beni comuni sono gestiti dallo stesso e collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione a terzi per una durata limitata e alle condizioni e ai termini determinati dalla legge e dall'Ente Locale, anche al fine di garantirne l'accesso a tutti. In particolare è ammessa – mediante apposita concessione ed in applicazione del principio di sussidiarietà - la gestione diretta dei beni comuni da parte delle comunità di riferimento, associazioni, fondazioni o comitati di cittadini che abitano o hanno i propri interessi nella zona dove è ubicato il bene.
3. La ‘buona’ gestione del bene, da parte dell'Istituzione, Ente o Direzione che ne ha competenza, deve intrecciare le esigenze di una programmazione locale con quelle di una programmazione generale della città.
4. Chiunque può richiedere al Comune di agire per la tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni. In tali caso la persona interessata può presentare istanza scritta indirizzata al Sindaco che, entro e non oltre il termine di 30 giorni, dovrà decidere di proporre azione giurisdizionale per la tutela dei beni comuni o decidere di non agire con atto motivato diretto all'istante, qualora non ne ravvisi le condizioni.
5. La modalità di gestione deve comunque essere trasparente, imparziale e funzionale ai bisogni, alle necessità e alle legittime aspettative della cittadinanza.

art. e Realizzazione di nuovi beni

1. Il Comune può incrementare il proprio patrimonio attraverso la realizzazione di nuovi beni ed opere al fine di dare risposta ai bisogni, alle necessità e alle legittime aspettative della città e dei cittadini e cittadine, ispirandosi ai principi di sostenibilità, risparmio energetico e contenimento della produzione dei rifiuti.

art. g Ambiente e aria

1. Rispetto all'ambiente, considerato bene indispensabile e insostituibile, l'Amministrazione porta avanti una politica che tenda alla sua salvaguardia, al non inquinamento, al risparmio energetico, all'utilizzo delle energie alternative, ad una contenuta produzione, al riciclaggio e al corretto smaltimento dei rifiuti, all'incremento degli spazi verdi, alla creazione di una comunità sostenibile.

art. h Territorio e paesaggio

1. Rispetto al territorio, costruito (sia pubblico che privato) e naturale, considerato bene indispensabile, l'Amministrazione porta avanti una politica che tenda alla qualità fondata su una visione integrata e sostenibile della città, sulla riqualificazione dell'esistente, su una qualificata pianificazione e progettazione del nuovo, sulla lotta all'abusivismo, sulla dotazione delle necessarie infrastrutture e servizi.

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