certificati anagrafici e di residenza, no all’imposta di bollo

L’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici finalizzati alla notifica di atti giudiziari. La recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’ambito dell’attività giudiziaria, gli avvocati ed i procuratori sanno bene quanto sia difficile a volte rintracciare il soggetto o i soggetti a cui notificare un atto giudiziario, ovvero quanto sia fondamentale reperire i dati anagrafici. E tale esigenza si scontra spesso con la necessità da parte della Pubblica Amministrazione di fare cassa a discapito dei cittadini,che devono già affrontare le onerose spese di un giudizio.

L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa sul quesito posto dal Ministero dell’Interno, con la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, avente ad oggetto proprio il diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per i certificati anagrafici finalizzati all’attività giudiziaria.
Il Ministero proponeva, quindi, interpello all’Amministrazione Finanziaria rilevando che i certificati anagrafici richiesti da avvocati e procuratori per uso notifica atti giudiziari, non possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate partendo dall’esame della normativa in materia, è giunta a ritenere esenti dal pagamento dell’imposta di bollo gli atti funzionali al procedimento giurisdizionale, purché a margine sia indicata la normativa di riferimento per l’esenzione.
La normativa in materia DPR 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 4, comma 1 della tariffa, parte prima, allegata, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
La nota 2 al suindicato articolo specifica che, “Sono esenti dell’imposta …c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive…”.

In particolare, le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR 3 novembre 2000, n. 396).
Tra le predette certificazioni non rientrano il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia, che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (DPR 30 maggio 1989, n. 223).
In linea generale, quindi, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.
I medesimi certificati, tuttavia, possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972 – recante l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta – o nei casi previsti da leggi speciali.
Si osserva, inoltre, che, a seguito dell’entrata in vigore del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, approvato con il DPR 30 maggio 2002, n. 115, l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari ha assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “… inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art.18 del DPR n. 115 del 2002).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 agosto 2002, n. 70, ha, chiarito il significato da attribuire ai termini “antecedenti, necessari e funzionali”, nel senso che, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale.

Pertanto, sulla base di tali principi deve ritenersi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali.
In conclusione, a parere dell’Agenzia delle Entrate anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale, purché sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo venga indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.

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