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Con la sentenza definitiva il procedimento penale non si chiude: si apre la fase dell’esecuzione, nella quale si decide come e dove la pena verrà scontata. È una fase decisiva e spesso sottovalutata, in cui un’assistenza tempestiva può fare la differenza tra il carcere e una misura alternativa.
Il team di Palermo Legal assiste condannati, detenuti e loro familiari davanti al Pubblico Ministero e al Giudice dell’esecuzione, al Magistrato e al Tribunale di sorveglianza, applicando l’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354) e le norme del codice di procedura penale sull’esecuzione.
Le attività dello studio
a) ordine di esecuzione: verifica dell’ordine di esecuzione e, nei casi in cui la sua efficacia è sospesa, presentazione dell’istanza di misura alternativa entro i trenta giorni previsti dall’art. 656, comma 5, c.p.p.;
b) misure alternative alla detenzione: affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.), anche nella forma terapeutica per persone tossicodipendenti o alcoldipendenti (art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), detenzione domiciliare (art. 47-ter ord. pen.) e semilibertà (art. 48 ord. pen.), nonché liberazione condizionale (art. 176 c.p.);
c) diritti e benefici durante la detenzione: liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.), permessi premio (art. 30-ter ord. pen.) e permessi di necessità (art. 30 ord. pen.), lavoro all’esterno (art. 21 ord. pen.), colloqui e rapporti con la famiglia;
d) tutela giurisdizionale: reclami al Magistrato di sorveglianza contro provvedimenti e condotte dell’amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti (art. 35-bis ord. pen.) e rimedi risarcitori per la detenzione in condizioni contrarie all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 35-ter ord. pen.);
e) reati ostativi: valutazione dell’accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati indicati dall’art. 4-bis ord. pen., alla luce della disciplina introdotta dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199;
f) incidenti di esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione (art. 666 c.p.p.): questioni sul titolo esecutivo, sul cumulo e sul calcolo della pena, applicazione in executivis della continuazione e del concorso formale tra reati giudicati con sentenze diverse (art. 671 c.p.p.);
g) pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dalla riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150): semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive, lavoro di pubblica utilità sostitutivo e pena pecuniaria sostitutiva (art. 20-bis c.p. e artt. 53 e seguenti L. 24 novembre 1981, n. 689);
h) riabilitazione (artt. 178 e seguenti c.p.), che estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.
Se voi o un vostro familiare avete ricevuto un ordine di esecuzione, i termini per agire sono brevi: contattate lo studio o chiamate lo 091 305978 il prima possibile.
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