Arresti domiciliari, emergenza sanitaria e visita alla madre defunta: il Tribunale di Palermo esclude l’evasione

Tribunale di Palermo, Sez. V Penale, sentenza 12 ottobre 2026 (dep. 19 ottobre 2026), n. 5529 – Giudice dott.ssa A. Bucchieri

Illustrazione: piede con braccialetto elettronico sulla soglia di casa, un’autorizzazione con la notifica in corso e il timbro «Il fatto non sussiste»

Il reato di evasione (art. 385 c.p.) richiede, per la sua configurabilità, non soltanto la violazione materiale del vincolo di custodia o dei limiti imposti con la misura cautelare degli arresti domiciliari, ma anche la concreta lesione del bene giuridico tutelato – ossia il controllo dell’Autorità sui movimenti del soggetto – e la piena coscienza e volontà dell’allontanamento arbitrario.

Con una pronuncia resa il 12 ottobre 2026, la Quinta Sezione Penale del Tribunale di Palermo ha assolto con formula piena («perché il fatto non sussiste», art. 530 c.p.p.) un uomo sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, difeso dall’avv. Salvatore Ugo Forello, accusato di essersi allontanato dalla propria abitazione senza la preventiva formalizzazione delle autorizzazioni.

La vicenda processuale e la contestazione

All’imputato veniva contestato il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 385, co. 3, c.p., con la recidiva reiterata. Secondo la prospettazione accusatoria, l’uomo si sarebbe allontanato dal proprio domicilio in due distinte fasce orarie:

  • nella mattinata, uscendo dall’abitazione prima dell’orario consentito per recarsi presso la camera mortuaria dell’ospedale cittadino a rendere l’ultimo saluto alla madre appena deceduta;
  • nel primo pomeriggio, violando le presunte prescrizioni orarie del permesso concesso dal Giudice per le Indagini Preliminari.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Pubblico Ministero aveva concluso chiedendo la condanna alla pena di un anno di reclusione. La difesa aveva invece chiesto, in via principale, l’assoluzione con formula piena («il fatto non sussiste» o «non costituisce reato»).

La ricostruzione in fatto: malore, accesso al triage e permesso del GIP

L’istruttoria dibattimentale ha chiarito l’esatta sequenza degli accadimenti.

La preventiva comunicazione alle Forze dell’Ordine. Alle prime ore del mattino l’imputato aveva contattato telefonicamente il Commissariato di Polizia competente, segnalando un malore e la necessità di raggiungere il Pronto Soccorso. Giunto in ospedale, gli era stato assegnato un regolare codice di triage, circostanza che ha smentito l’ipotesi di un malore simulato.

Lo spostamento verso la camera mortuaria. Prima della visita medica, l’uomo si era spostato di pochi passi per raggiungere, nella camera mortuaria dello stesso ospedale, la salma della madre – con lui convivente fino al ricovero – deceduta il giorno precedente nel medesimo presidio ospedaliero.

Il provvedimento autorizzativo in itinere. Quella stessa mattina la difesa aveva presentato istanza urgente al GIP per consentire la visita alla salma e la partecipazione alle esequie. Il GIP aveva accolto l’istanza, autorizzando un’uscita di un’ora; il provvedimento, già comunicato via PEC al difensore e nella disponibilità dell’interessato, era in corso di formale notifica da parte degli agenti, perfezionata poco dopo.

Le ragioni dell’assoluzione: carenza di offensività e assenza dell’elemento soggettivo

Il Tribunale ha articolato la decisione evidenziando l’insussistenza di entrambi gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.

Assenza dell’elemento oggettivo e lesione del bene giuridico

La ratio dell’art. 385 c.p. risiede nella tutela dell’autorità delle decisioni giudiziarie e nella costante conoscibilità, da parte degli organi di controllo, dei movimenti della persona sottoposta a restrizione. Nel caso di specie, l’allontanamento iniziale era stato comunicato alla Polizia per una reale necessità sanitaria. Il successivo passaggio dal Pronto Soccorso alla vicina camera mortuaria – sorretto da un provvedimento autorizzativo del Giudice, seppur non ancora formalmente notificato all’interessato – non ha determinato alcuna lesione dell’interesse protetto dalla norma.

Inconfigurabilità del dolo

Sotto il profilo psicologico, il dolo generico del reato di evasione esige la consapevolezza e la volontà di allontanarsi arbitrariamente dal luogo di restrizione. Il Giudice ha rimarcato come l’imputato, forte del provvedimento concesso dall’autorità giudiziaria e tenuto conto del grave stato emotivo causato dal lutto, ritenesse in buona fede di essere legittimato a rendere l’estremo saluto alla madre.

Insussistenza della violazione pomeridiana

Quanto all’ulteriore addebito relativo all’uscita pomeridiana, il dibattimento ha accertato che l’ordinanza del GIP aveva accordato un permesso di un’ora senza indicare una fascia oraria predeterminata; nessuna violazione delle prescrizioni poteva quindi essere contestata.

Considerazioni conclusive

La pronuncia riafferma un principio fondamentale in tema di misure custodiali: l’applicazione dell’art. 385 c.p. non può risolversi in un automatismo sanzionatorio di matrice formale. Quando l’allontanamento è preventivamente comunicato per motivi sanitari, avviene a ridosso di un’autorizzazione giudiziaria già emessa ed è privo di qualsiasi intento di sottrarsi alla vigilanza dello Stato, il fatto è penalmente irrilevante, per difetto sia della tipicità oggettiva sia della colpevolezza.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato in forma anonimizzata, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

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