limite massimo della prescrizione e obblighi europei

 Il limite massimo prescrizione in italia, anche in presenza di atti interruttori: l’incompatibilità’ con gli obblighi europei di tutela penale. Questione di incostituzionalità.

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza Taricco del 8 settembre 2015, nella causa C-105/14 ha affermato l’obbligo per il giudice penale italiano di disapplicare il combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, comma 2 c.p. – che fissa un limite massimo prescrizione, pur in presenza di atti interruttivi, generalmente pari al termine prescrizionale ordinario più un quarto – nei casi in cui tale normativa impedisce allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari dell’Unione Europea, imposti dall’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE). In sintesi, l’organo giudicante in questo caso avrà l’obbligo – discendente direttamente dal diritto dell’Unione – di condannare l’imputato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, nonostante l’intervenuto decorso del termine prescrizionale calcolato sulla base degli artt. 160 e 161 c.p.

La Corte di Appello di Milano, con riferimento, alla sopra citata Sent. Taricco della Corte di Giustizia Europea – distaccandosi dalle conclusioni raggiunte dalla Cass. III Sez. Pen. all’udienza del 17.09.2015 – ha sollevato “questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, con cui viene ordinata l’esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE) dalla quale – nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia nella sentenza in data 8.9.2015, causa C -105/14, Taricco – discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione del contrasto di tale norma con l’art. 25, secondo comma, Cost.” .

In particolare, nel caso di specie, la Corte di Appello ha rilevato che la disapplicazione delle norme di cui agli artt. 160 e 161 c.p., imposta dall’art. 325 TFUE secondo l’interpretazione datane dalla sentenza Taricco, darebbe luogo ad un caso di retroattività in malam partem, da sempre osteggiata dalla Consulta. Per tale ragione si è reso necessario rimettere alla Corte Costituzionale la valutazione dell’opponibilità di un controlimite alle limitazioni di sovranità derivanti dall’adesione dell’Italia all’ordinamento UE, ai sensi dell’art. 11 Cost., in funzione del rispetto del principio fondamentale dell’assetto costituzionale interno, superiore rispetto agli stessi obblighi di matrice europea.

Per ulteriori approfondimenti con riferimento al limite massimo prescrizione:

art. 325 TFUE

Comunicato Stampa Corte di Giustizia della Comunità Europea n.95/2015

Editoriale del Prof. Francesco Viganò, pubblicato su Diritto Penale Contemporaneo: “Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA?

Ordinanza di rimessione n. 6421/14 R.G.A – 18.09.2015 – della Corte di Appello di Milano – Sez. II Pen

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