17 Feb droghe e guida: non basta il test positivo per sospendere la patente
Una delle prime sentenze del GdP che annullano il provvedimento sanzionatorio per l’assunzione di droghe.
1. Il Fatto
Un automobilista veniva fermato durante un controllo a campione. L’alcol test risultava negativo. Il tampone salivare preliminare, invece, dava esito positivo alla presenza di sostanze stupefacenti.
Il conducente dichiarava che l’assunzione risaliva ad almeno 24 ore prima. Nonostante ciò, la Polizia Stradale procedeva al ritiro immediato della patente ai sensi dell’art. 187 C.d.S., come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177.
Il Prefetto disponeva poi, con decreto, la sospensione della patente per due anni.
2. Cosa ha cambiato la Legge n.177/2024 sugli “interventi in materia di sicurezza stradale”
La riforma, pubblicata in G.U. n. 280 del 29 novembre 2024, è stata fortemente voluta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.
Tra le modifiche più rilevanti vi è l’eliminazione, dall’art. 187 C.d.S., del requisito dello “stato di alterazione psico-fisica”.
Prima non era sufficiente risultare positivi a una sostanza: occorreva dimostrare che il conducente fosse effettivamente alterato al momento della guida.
Oggi, invece, la mera positività può comportare automaticamente il ritiro della patente, anche in assenza di un accertamento concreto sull’effettiva compromissione delle capacità di guida. Nel caso in esame, nessuna alterazione era stata accertata.
3. Il nodo scientifico
Vi è inoltre un aspetto tecnico fondamentale. Il tampone salivare può rilevare tracce di sostanze anche molte ore dopo l’assunzione (in alcuni casi fino a 72 ore, a seconda di vari fattori individuali).
Ciò significa che il test può risultare positivo, ma gli effetti della droga precedentemente assunta possono essere già completamente cessati.
In termini semplici: si può essere positivi al test ed essere perfettamente idonei alla guida.
Ed è proprio qui che emerge la criticità: la nuova legge dichiara di voler colpire condotte pericolose, ma rischia di sanzionare situazioni prive di concreta pericolosità, in assenza di un accertamento effettivo.
4. La questione giuridica
Lo stato di alterazione psicofisica rappresentava il presupposto che delimitava l’area di ciò che è giusto sanzionare e del penalmente rilevante, impedendo che la mera positività a sostanze stupefacenti si traducesse automaticamente in una responsabilità.
L’intervento legislativo ha così inciso in modo radicale sulla struttura della fattispecie, generando evidenti criticità interpretative e alterando l’equilibrio sistematico della norma, che risulterebbe oggi sganciata da un effettivo riscontro di pericolosità.
Ne consegue uno scollamento evidente tra finalità dichiarate e disciplina introdotta: a fronte dell’obiettivo di tutelare la sicurezza della circolazione, la nuova formulazione finisce per reprimere una condotta presunta pericolosa in via automatica, senza alcuna verifica della concreta lesione o messa in pericolo del bene giuridico. Con un approdo che solleva seri dubbi di compatibilità con il principio di offensività e proporzionalità.
5. Il ricorso e la sentenza della Corte Costituzionale n.10/2026
Lo Studio proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, chiedendo: la sospensione cautelare del decreto prefettizio o, in subordine, la rimessione della questione alla Corte Costituzionale per dubbi di legittimità dell’art. 187 C.d.S., in relazione ai principi di proporzionalità, uguaglianza e offensività.
Nel frattempo, la questione veniva effettivamente sottoposta alla Corte Costituzionale, che con la Sentenza n. 10/2026 (depositata il 29.01.26), pur respingendo le questioni sollevate, affermava un principio fondamentale: la nuova norma deve essere interpretata in modo conforme ai principi di proporzionalità e offensività, richiedendo comunque una verifica concreta della situazione.
In sostanza, la Corte ha imposto un’interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata della disposizione.
6. La decisione del Giudice di Pace del 15.02.2026
Alla prima udienza, il Giudice di Pace di Palermo, con sentenza n. 515/2026, accoglieva il ricorso, annullando la sospensione della patente e condannando la Prefettura alle spese di lite.
Il Giudice, in particolare, ha evidenziato che:
- non vi era prova della presenza di quantitativi di sostanze stupefacenti idonei a determinare alterazione;
- non vi era prova scientifica dell’incidenza dell’assunzione di droghe sulle capacità di guida;
- la Prefettura non aveva nemmeno depositato i risultati analitici completi dei campioni salivari.
In assenza di tali elementi, non può disporsi automaticamente una sospensione di due anni.
7. Conclusione
La semplice positività a un test salivare non equivale automaticamente a guida in stato di alterazione, in quanto è necessario un accertamento serio e documentato. Ogni caso va analizzato nel concreto.
La sicurezza stradale è un obiettivo fondamentale, ma questo fondamentale interesse non è messo (neanche astrattamente) in pericolo da un guidatore che, nonostante abbia assunto sostanze stupefacenti molto tempo prima, si trovi in uno stato di piena lucidità, integrità psicofisica o sobrietà. In altre parole, non si può prescindere dal rispetto dei principi di proporzionalità e offensività.
Per ulteriori informazioni o per una valutazione del vostro caso,
Palermo Legal
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