Tutela del debito. Richieste di pagamento da società finanziarie: come tutelarsi efficacemente?

Il debito e la sua cessione alle volte possono rappresentare un vantaggio.

Sempre più spesso, cittadini comuni si trovano a dover fronteggiare un debito e richieste di pagamento o decreti ingiuntivi da parte di società finanziarie o istituti di credito sconosciuti, senza aver mai avuto rapporti diretti con tali realtà.

Analizzando la documentazione notificata, emerge frequentemente che queste società sono subentrate ai creditori originari attraverso la cessione dei crediti o tramite operazioni di cartolarizzazione.

Sebbene la cessione in blocco dei crediti favorisca la gestione dei crediti deteriorati, può generare problematiche per chi riceve richieste di pagamento da soggetti mai conosciuti prima, rischiando di ledere i diritti del debitore.

In molti casi, quando il decreto ingiuntivo viene legalmente contestato, le società finanziarie non riescono a dimostrare la titolarità del credito. Questo porta spesso alla revoca del decreto e all’annullamento della pretesa, con conseguente cancellazione del debito.

Numerosi Tribunali italiani hanno riconosciuto la validità di tali contestazioni, rigettando le richieste delle società finanziarie proprio per la mancata prova della titolarità del credito.

Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 2438/24 ha sancito che: “orbene, dall’esame degli atti è emerso che non vi è prova della cessione dell’asserito credito oggetto di causa tra la Banca Credem e la CHERRY 106 S.P.A.” e ancora “era preciso onere della parte opposta provare innanzitutto la titolarità del credito vantato: <<La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs n. 385/98, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente riconosciuta>> (v. Cass. 4116/2016; Cass. 24798/2020). Si rammenta che per conforme giurisprudenza la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’operazione di cessione dei crediti – pur versata in atti – non è idonea a provare la cessione del singolo credito asserito vantato in giudizio dalla cessionaria. La titolarità all’azione vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda che va esaminata preliminarmente ad ogni altra questione, e la sua assenza non consente l’esame degli altri motivi di merito.”

Il Tribunale di Bologna, in un caso similare, alla prima udienza di trattazione ha ritenuto di non dover concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso ai danni di un consumatore, preso atto delle contestazioni mosse da questo studio aventi ad oggetto la legittimazione attiva della società opposta, rinviando poi per la prosecuzione del giudizio.

Alla luce di quanto sopra, è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un professionista qualora si riceva una richiesta di pagamento o un decreto ingiuntivo, così da verificare la legittimità della pretesa e valutare l’opportunità di un’opposizione. Se non vi sono i presupposti per una contestazione efficace, sarà opportuno considerare la possibilità di trovare una soluzione transattiva o compositiva.

Per approfondire, si segnala l’articolo pubblicato su Palermo Today relativo alla vicenda della Cherry Bank Spa, in cui lo studio Palermo Legal ha ottenuto la revoca di un decreto ingiuntivo per un debito di 27 mila euro. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione, lo studio è a completa disposizione.

Marzia Chiappara
marziachiappara08@gmail.com
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