Processo civile telematico

Processo civile telematico e le problematiche inerenti l’atto introduttivo del giudizio

Il processo civile telematico, di cui si auspicava la sua introduzione già nel 2001, è stato definitivamente introdotto nel nostro ordinamento con il 2 D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012), recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Tali disposizioni sono state oggetto di modifica, oltre che di integrazione, da parte del legislatore che, con più interventi successivi, ha cercato di colmare le lacune e di rendere più chiaro l’accesso al nuovo sistema informatico applicato al processo civile.

In particolare, in merito al processo civile telematico il deposito degli atti processuali e dei documenti, il decreto citato è stato oggetto di una prima modifica con L. n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha introdotto l’art. 16 bis, rubricato “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”, al cui comma 1 prevedeva il deposito telematico degli atti endoprocessuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale a partire dal 30 giugno 2014.

L’art. 16 bis è stato poi oggetto di ulteriori interventi legislativi (D.L. n.90/2014 – D.L. n.132/2014 – D.L. n.83/2015).

La norma, così come originariamente formulata e soprattutto in seguito al D.L. n. 90/2014, lasciava aperto uno spiraglio alla possibilità di ritenere ricompresi tra gli atti processuali soggetti al deposito telematico obbligatorio anche gli atti introduttivi del giudizio (ricorso e atto di citazione) per i procedimenti da introdursi a partire dal 30 giugno, traendo in tal modo in inganno alcuni operatori giuridici, i quali trovarono l’opposizione della gi\urisprudenza di merito. Ex multis, si ricorda la sentenza del Tribunale di Torino del 20 ottobre 2014:

Il ricorso per urgenza depositato telematicamente non è solo nullo, ma è addirittura inammissibile. In tal caso, infatti, non può trovare applicazione il principio di libertà delle forme stabilito, ex art. 121 c.p.c., soltanto in via residuale ove non sia stato previsto (invece) il rispetto di una determinata forma. Il principio in questione, in ogni caso, riguarda tanto gli elementi formali in senso stretto (quali la forma scritta), quanto gli elementi che riguardano il contenuto necessario dell’atto cosicché esso viene in considerazione, ad esempio, in relazione all’utilizzo della tipologia di atto (introduzione della causa con ricorso anziché con atto di citazione), ma non si riferisce alla struttura materiale o immateriale cartacea o telematica che contiene l’atto stesso” (v. anche Trib. Torino, 15 luglio 2014; Trib. Foggia, 10 aprile 2014 ). Le evidenti ripercussioni sull’ammissibilità di una domanda giudiziale derivante dal supporto utilizzato (cartaceo o informatico), hanno indotto il legislatore a colmare l’evidente e preoccupante lacuna.

Ci si chiede, però, se il legislatore non abbia in un primo tempo volontariamente omesso gli atti introduttivi del giudizio tra gli atti processuali soggetti all’obbligo del deposito telematico (c.d. atti endoprocessuali), al fine di consentire al Ministero della Giustizia (da intendersi come la macchina processuale costituita dalle cancellerie dei Tribunali) di aggiornarsi progressivamente, prevedendo diversi step di attuazione del processo telematico. E ciò tenuto conto del fatto che l’iscrizione a ruolo telematica richiede un procedimento laborioso sia da parte dell’utente giuridico che da parte delle cancellerie. Ma, ad avviso di chi scrive, probabilmente il legislatore italiano non è così attento e lungimirante.

Quindi, con l’ultima modifica apportata all’art. 16 bis con D.L. n. 83/2015 (convertito con L. 132/2015), è stato introdotto il comma 1 bis, il quale prevede l’ammissibilità del deposito telematico obbligatorio anche per gli atti introduttivi ed i procedimenti innanzi alle Corti d’Appello, disponendo che “Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la Pubblica Amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolarmente concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.

Affrontato l’excursus legislativo e chiarita l’attuale e ormai definitiva obbligatorietà del deposito telematico per gli atti introduttivi, si ritiene opportuno rivolgere l’attenzione alle problematiche connesse all’iscrizione a ruolo. In merito all’iscrizione a ruolo telematica si evidenzia la questione relativa al termine di cui all’art. 165 c.p.c., cioè del termine di costituzione dell’attore che entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione al convenuto deve costituirsi in giudizio depositando la nota d’iscrizione a ruolo, l’originale dell’atto di citazione notificato con le relate di notifica, la procura ed i documenti che offre in comunicazione. In particolare, si rileva il problema inerente il deposito telematico entro 10 giorni di un atto di citazione notificato tramite l’Ufficiale Giudiziario in forma cartacea.

Prima dell’introduzione del processo civile telematico il difensore, nelle more della restituzione dell’originale cartaceo notificato dall’U.G., si costituiva nel termine di 10 giorni dalla notifica (cioè dalla consegna dell’originale all’U.G.) depositando in cancelleria il proprio fascicolo con una copia dell’originale, la cui prima pagina riproduceva esattamente l’originale (la c.d. velina). Solo in seguito alla restituzione dell’originale con le relate, il difensore avrebbe perfezionato la propria costituzione depositandolo anche alla prima udienza di comparizione delle parti.

Con il processo civile telematico tale prassi ormai consolidata non può trovare più applicazione, in quanto nel processo telematico l’atto introduttivo del giudizio è un atto nativo pdf, cioè non una scansione dell’atto stesso, ma un file doc trasformato in pdf.

Conseguentemente, ai fini del deposito telematico dell’atto di citazione, l’attore dovrà in un primo momento (entro i 10 giorni dalla notifica) produrre:
– come atto introduttivo, l’atto di citazione in pdf nativo;
– la nota di iscrizione a ruolo;
– la procura;
– la scansione del contributo unificato e della marca da bollo;
– i documenti offerti in comunicazione;

Solo in seguito alla notifica dell’atto di citazione l’attore potrà procedere al deposito telematico delle relate di notifica, con la problematica relativa a quale debba essere l’atto introduttivo da allegare considerato che deve sempre essere un pdf nativo.

L’Associazione Nazionale Forense con una nota del 13 luglio 2015 sul processo civile telematico ha chiarito che in tale ipotesi l’atto introduttivo sarà o una nota di deposito ovvero sempre l’atto di citazione, da cui ha avuto origine la copia stampata e poi notificata, convertito da doc a pdf, come se fosse una sorta di “velina”. A tale atto si dovrà, quindi, allegare la copia scansionata dell’atto di citazione con le relate di notifica, attestandone la conformità al pdf nativo.

È evidente che tale problematica non riguarda le ipotesi in cui la notifica dell’atto introduttivo avvenga per via telematica ovvero quando l’atto introduttivo sia un ricorso e quindi si procederà alla notifica in un momento successivo a quello dell’iscrizione a ruolo.

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