26 Apr INTERROGATORIO FORMALE VALENZA PROBATORIA
INTERROGATORIO FORMALE. MANCATO ESPLETAMENTO PER COMPORTAMENTO IMPUTABILE ALLA PARTE DATORIALE NONOSTANTE LA NOTIFICA REGOLARE DEL VERBALE AMMISSIVO. EFFETTI SULLA DOMANDA AZIONATA DAL RICORRENTE.
La mancata costituzione della parte datoriale nonché il mancato espletamento interrogatorio formale per comportamento imputabile alla resistente assume valore ai sensi e per gli affetti del combinato disposto degli artt. 116, comma 2, e 232 c.p.c, di guisa che il fatto storico, alla luce della prova documentale, della prova testimoniale e della conferma che deriva dal mancato espletamento dell’interrogatorio dal comportamento processuale da questa complessivamente tenuto, può considerarsi definitivamente provato, anche per il periodo successivo a quello riferito dal teste. Infatti, rinunziando a costituirsi, il convenuto non assolve al proprio onere probatorio, risultando, pertanto, provati i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla controparte nè direttamente nè indirettamente.
Con la Sentenza n. 146/2016 del 04.03.2016, Il tribunale di Marsala, sezione lavoro, in composizione monocratica conferma quanto già pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul riparto dell’onere probatorio nelle controversie di lavoro.
Nella detta Sentenza viene affermato quanto segue:
“Una volta accertato lo svolgimento dell’attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive, sul datore di lavoro grava, in generale, l’onere di provarne il pagamento – specificamente, della retribuzione, delle mensilità accessorie e del t.f.r. –, secondo il disposto generale dell’art. 2697 c.c..”
Ed inoltre
“ A tal proposito si ricorderà che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l’esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l’attore si può limitare a provare la fonte dell’obbligazione ed allegare l’inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l’esatto adempimento, cioè il pagamento dell’importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l’impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell’onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28 gennaio 2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12 aprile 2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13 giugno 2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007), con l’unica eccezione – non ricorrente nella specie – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l’inadempimento della controparte, nello schema dell’eccezione disciplinata dall’art. 1460 c.c..”
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