Insegnati, alunni e gli obblighi di vigilanza

Insegnati, alunni e gli obblighi di vigilanza. Gli ambiti e i profili della responsabilità.
Il punto sulla giurisprudenza di legittimità.

Durante la nostra vita ci chiediamo se i nostri figli siano tutelati dagli istituti scolastici e dagli insegnati ai quali li affidiamo. Ma al di là di una legittima preoccupazione preventiva, è opportuno conoscere gli obblighi di vigilanza cui sono tenuti gli insegnanti.

Il nostro ordinamento disciplina all’art. 2048, commi 2 e 3, c.c. l’obbligo di sorveglianza degli insegnanti o maestri d’arte. La ratio della norma trovava originariamente fondamento nella concezione secondo cui il maestro o insegnante si dovesse sostituire al genitore nell’opera educativa, con la conseguenza che quando il minore era sotto la sua vigilanza, egli rispondeva in qualità di coadiuvatore dell’autorità paterna, quale sostituto dei genitori.

Oggi i mutamenti sociali e culturali intervenuti nel tempo hanno portato ad una lettura diversa del 2° comma dell’articolo. La dottrina, infatti, ha rivisto la figura degli insegnanti, introducendo un ruolo preciso in sostituzione di un piu genererico dovere di tutela, e ciò anche grazie all’introduzione di limiti sconosciuti ai genitori.

Nello specifico la responsabilità dei precettori o maestri d’arte è limititata alla sola ipotesi in cui l’illecito dell’alunno dipenda dall’omissione di vigilanza durante le ore in cui è ad essi affidato.
Il comma 3° stabilisce che i genirori, tutori, precettori e maestri d’arte sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Su questo punto la Suprema Corte ha riesaminato la questione della responsabilità degli insegnanti, non discostandosi dal solco tracciato dalle precedenti pronunce di legittimità, che hanno sviluppato un’applicazione più rigida della scriminante.
Motivo principale per cui risulta importante la sentenza n. 23202 del 13 novembre 2015 della Corte di Cassazione sez. III è la precisazione circa l’applicazione dell’articolo 2048 cod. Civ., volta a sancire la mancanza di presunzione di responsabilità per culpa in vingilando degli insegnanti nel caso in cui essi provino di non aver potuto evitare il fatto.

Con questa sentenza la Suprema Corte smentisce il giudice merito secondo cui, l’insegnate o maestro d’arte, può essere chiamato a rispondere solo se il fatto incriminante fosse prevedibile e quindi evitabile, non configurandosi alcuna responsabilità a carico dello stesso, stante la repentinità dell’azione dannosa che esclude in ogni caso la responsabilità ex art. 2048 cod. civ.

La Corte di Cassazione diversamente parte dal presupposto che la responsabilità dell’insegnante per il danno subito da un allievo nasca dal presupposto che quest’ultimo sia stato affidato ad altra persona, in questo caso un insegnante, trasferendogli in questo modo l’obbligo di vigilanza.

A conferma di tal orientamento, valga ricordare la sentenza n. 3680 del febbraio 2011 della Corte di Cassazione che ha sancito l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi gode della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

Da qui scaturisce l’onere per la scuola di adottare tutti gli accorgimenti necessari affinchè vengano neutralizzate situazioni di pericolo per gli alunni. L’amministrazione scolastica o il docente avrà quindi il compito di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da cause non inputabili a fronte delle misure predisposte per evitare situazioni di pericolo.
Mentre chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato durante la sorveglianza del docente.

La giurisprudenza di legittimità, in merito ad un caso in cui gli alunni erano stati affidati ad un bidello, ha inoltre specificato che la prova liberatoria richiesta dall’articolo 2048 cod. Civ., volta ad escludere la responsabilità dell’insegnante, può essere presa in considerazione ove siano state adottate tutte le misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi; mentre, ove queste manchino, non si può invocare l’imprevedibilità del fatto.

Quest’ultimo approcio della Corte mette in evidenza che qualora non vengano prese in considerazione le problematiche sottese all’obbligo di vigilanza nella giusta misura da parte del giudice di merito, non si potrà invocare il comma 3 dell’articolo 2048 cod. Civ.
Pertanto, l’istituto scolastico e gli insegnanti, ai fini della prova liberatoria, sarannto tenuti provare l’adozione di tutte le misure disciplinari e organizzative, idonee ad evitare potenziali situazioni pericolose.

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