Abuso edilizio non punibile

Abuso edilizio non punibile se è realizzato un muri di recinzione di fondo rustico

Muro di recinzione in conci di tufo all’interno di un fondo rustico con utilizzo non strutturale di cemento armato non è un abuso edilizio punibile ai sensi dell’art. 44 lett b) D.P.R. n. 380/201 (T.U. edilizia ).

Così si espresso il Tribunale di Palermo in composizione monocratica all’esito di un giudizio abbreviato nei confronti di un nostro assistito. Il giudice ha assolto l’imputato dall’imputazione di abuso edilizio, facendo propria la tesi difensiva che qui di seguito illustriamo.
La fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 44 si compone di diversi elementi normativi sia di carattere nazionale, ossia lo stesso T.U sull’edilizia, sia di carattere regionale.
Il comma II dell’art. 10 del T.U, infatti, prevede che ” le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività” .

Pertanto, ai fini della sussumibilità della fattispecie concreta nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 44 occorre prendere in considerazione non solo la normativa nazionale di riferimento, come è stato fatto dall’ufficio del Pubblico Ministero, ma anche la disciplina regionale in materia, compendiata, per il territorio siciliano, nella l. n. 37/1985.
In questo senso, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 303/2003), l’attribuzione allo Stato della esclusiva competenza penale non esclude che le leggi regionali possano incidere in via mediata sul diritto penale, riempiendo norme penali in bianco ed elementi normativi di fattispecie, disciplinando presupposti di reato, introducendo o modificando cause di giustificazione, naturalmente nelle materie di propria competenza esclusiva o concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali.

Nel caso in esame, il manufatto posto in essere, chiaramente identificabile come una recinzione di fondo rustico, risulta tra le opere non soggette ad alcuna concessione, autorizzazione o comunicazione proprio ai sensi dell’art. 6 della l. regionale n. 37/1985.
Cade, dunque, il presupposto principale ai fini della penale responsabilità, ossia la necessità di un titolo abilitativo o concessorio e il Giudice, come detto in precedenza, non può che assolvere l’imputato perché il fatto non sussiste.

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