Tratta di persone, i criteri di punibilità

Riduzione in Schiavitù e Tratta di persone.
Un disciplina a tutela e protezione delle vittime di ignobili reati.
I criteri per determinare la condizione di vulnerabilità della persona offesa.

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (“Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime”),è stata data attuazione alla direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
Le finalità sottese all’intervento legislativo sono evidenziate all’interno del primo comma dell’art. 1, ai sensi del quale “nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere”.

Il decreto legislativo, come precisato dal secondo comma dell’art. 1, non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani (v. in particolare la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo stato dei rifugiati e al principio di non respingimento).

L’intervento legislativo ha modificato, innanzitutto, alcune norme del codice penale e del codice di procedura penale. Per quanto attiene al primo, l’art. 2 è intervenuto in merito alle fattispecie di cui agli art. 600 c.p. (Riduzione in schiavitù) e art. 601 c.p. (Tratta di persone), mediante un rafforzamento della risposta punitiva ed ampliando l’ambito di applicazione delle disposizioni ivi contenute.

In particolare, da segnalare la completa riformulazione dell’art. 601 c.p. che attualmente consta di due commi. Ai sensi del primo comma “è punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi”.
Secondo quanto disposto dal secondo comma, “alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”.

Ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone anche nella formulazione pregressa a quella vigente non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia”(Cass. Sez. V 24 settembre 2009 n. 40045).

A tal proposito la novella di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 24, lungi dal modificare sostanzialmente la disciplina della fattispecie delittuosa di cui all’articolo 601 cod.pen., ha semplicemente precisato in dettaglio le modalità attraverso le quali si realizza la tratta di esseri umani.
Inoltre, ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall’art. 601, comma primo, cod. pen., non è neppure necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell’agente dev’essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo (v. Cass. Sez. V 8 maggio 2008 n. 23368).
Gli indici di vulnerabilità sono ricavabili con chiarezza dalle indicazioni della direttiva 2012/29/UE che, agli artt. 22 e ss., fornisce delle indicazioni agli Stati per assicurare una protezione adeguata alle vittime di reato, con specifico riguardo a quelle che presentano profili di vulnerabilità.
La direttiva 2012/29/UE prevede che la valutazione in relazione alla vulnerabilità debba essere effettuata in relazione alla caratteristiche personali della vittima ed alla natura ed alle circostanze del reato.

Più marcata è la vulnerabilità e maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche “velatamente” – e non scopertamente – minacciosi.
Si ritiene infatti che sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purchè comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo.
La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto vanno valutate in base a circostanze oggettive, quali soprattutto le circostanze ambientali che fanno da sfondo alla vicenda e le particolari condizioni soggettive della vittima, anche potenzialmente esposta al condizionamento delle altrui condotte persuasive.

Ai sensi del novellato art. 90-quater la condizione di particolare vulnerabilità in cui versa la persona offesa può desumersi oltre che dall’ età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede
Il termine vulnus, nell’ accezione latina, letteralmente significa ferita o lesione e rinvia semanticamente non solo all’azione del ferire (la causa, il colpo inferto da chi ha il potere e la possibilità di offendere) quanto allo stato del soggetto che subisce e il significato si estende anche agli aspetti psicologici ed emotivi.

Un punto fermo della parola è legato all’aspetto di possibilità e non di stato.
Vulnerabile è cioè chi potrebbe potenzialmente essere ferito e non chi è certamente ferito.

Nel caso di una recente e interessante decisione del Tribunale di Catania, in cui la parte offesa,  “costretta a fuggire dal proprio paese in guerra, dalla propria terra e dai propri affetti senza prospettiva di ritorno è già in sè evocativa di vulnerabilità, viepiù se si tiene conto dello scarso, per non dire inesistente, patrimonio culturale della donna e della soggezione a timori immaginari frutto di superstizioni radicate nell’ etnia di appartenenza”.

Per tale profilo e in tale situazione, sostiene il tribunale, è superfluo disquisire sulla efficacia intimidatrice del “rito Ju Ju (foriero di morte o di altre disgrazie)” in quanto è già la condizione della vittima a denunciare la sua fragilità, la debolezza psichica, l’impossibilità di sottrarsi alla soggezione di coloro che le hanno promesso di evadere dal proprio paese e, in definitiva, dall’infelice condizione di soggetto esposto a rappresaglie, torture e dolore.

È questo un elemento fondamentale che definisce la condizione di soggetto vulnerabile della parte offesa, vittima dei suoi stessi connazionali e di un vissuto esistenziale di emarginazione e sofferenza costituente il focus della condotta per cui è titolo custodiale, agevolata dalla necessità delle vittime di “subire il male reputato minore”, in definitiva senza libertà di scelta alcuna e con l’unico disperato obiettivo di fuggire dal paese di provenienza.

 


 

La normativa vigente:

art. 600 codice penale
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni (2) .
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona(3) .

Art. 601 codice penale – tratta di persone
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi (2) .
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

tratta di persone

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