Ricorso amministrativo e notifica via pec
Processo amministrativo: inesistente la notifica del ricorso tramite PEC
Con la sentenza 20 gennaio 2016, n. 189 la Terza Sezione del Consiglio di Stato ritorna sulla vexata quaestio della possibilità di notificare il ricorso introduttivo a mezzo posta elettronica certificata, ribaltando il proprio precedente orientamento espresso in alcune pronunce dello scorso anno, le quali parevano aver chiarito in via definitiva l’ammissibilità di tale forma di notificazione anche nel processo amministrativo.
Le precedenti pronunce avevano, infatti, affermato che “è valida la notifica del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. La mancata autorizzazione presidenziale non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo P.E.C. atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. n. 53 del 1994 (e, in particolare, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della L. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato <<può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale…a mezzo della posta elettronica certificata>>” (Cons. Stato Sez. V, 22/10/2015, n. 4862).
Dello stesso tenore anche un’altra decisione, peraltro proprio della Sezione Terza, la n. 4270 del 14 settembre 2015.
Con la sentenza in commento, invece, i Giudici “negano ogni diritto di cittadinanza alle notificazioni a mezzo PEC nel processo amministrativo”. Il Consiglio di Stato, in particolare, ha affermato che, considerata la specialità del rito, sarebbe necessaria una regolamentazione specifica, non ancora emanata dal legislatore. Ritenendo valida siffatta forma di notificazione solo in presenza di un’autorizzazione preventiva da parte del Presidente, concessa ai sensi dell’art. 52 del Codice del Processo Amministrativo.
A detta del Collegio, l’invalidità di una notifica effettuata a mezzo PEC si pone in termini di inesistenza, e non meramente di nullità, con la conseguenza che anche l’eventuale costituzione in giudizio del destinatario dell’atto non varrebbe a sanarne il vizio.
Il Collegio evidenzia <<una affermata tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che siffatta “tendenza” rappresenta allo stato un mero orientamento, che deve comunque tradursi in regole tecnico-operative concrete, demandate appunto al sopra indicato strumento regolamentare, in assenza delle quali il Giudice amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l’ordinaria applicabilità di una forma di notifica allo stato ancora non tipizzata>>.
A prescindere dalla circostanza che Consiglio di Stato contraddice quanto affermato sino ad oggi da essa stessa, e peraltro dalla stessa Terza Sezione, sembra evidente che il Collegio non abbia sufficientemente considerato la portata dell’art. 1 della Legge n. 53/94 il quale, nel testo modificato dopo l’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo, consente in via generalizzata le notificazioni a mezzo PEC “in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”.
Né appare decisivo il richiamo alla necessità di specifiche disposizioni tecniche, ancora da approvare e che riguarderanno tuttavia il processo amministrativo digitale nel suo complesso, laddove invece la notificazione a mezzo posta elettronica certificata ne costituisce solo un aspetto, già pienamente regolamentato e dunque da ritenersi pacificamente già ammissibile.
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