potestà comunali e danno commerciale

Giurisdizione ordinaria e amministrativa. Se si contesta l’esercizio della potestà comunale, la competenza è del Giudice Amministrativo. Le Sezioni Unite.

Danno commerciale da attività del Comune.

1. Il quadro normativo.

L’art. 133 del codice del processo amministrativo, lett. f, assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio (..)“.
Inoltre, l’art. 7, comma 1, del cod. proc. amm. asserisce che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni“.

Il riferimento ai “comportamenti” deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo;  la questione dell’esistenza o meno di tale potere, nonchè della sua legittimità o illegittimità, è  – a sua volta – questione che, in quanto è essa stessa compresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spetterà a quel giudice risolvere come questione che inerisce il “merito” della sua giurisdizione

2. Il caso di specie e le Sezioni Uniti

Il caso oggetto di una recente sentenze delle S.U. (n. 22650 del 8.11.2016) aveva ad oggetto la richiesta di un risarcimento dei danni richiesta al Comune di Patti da parte di un commerciante  e posta all’attenzione del Giudice di Pace.

In particolare, l’esercente commerciale contestava che il suddetto Comune aveva installato nel tratto di strada antistante la sua rivendita di tabacchi-edicola, n. 16 fioriere, dissuasori di sosta e di n. 3 portarifiuti, senza l’emissione di alcuna ordinanza; e ciò aveva comportato l’impossibilità della sosta dei veicoli e, di conseguenza, una perdita di clientela che non avrebbe più potuto effettuare una breve fermata per effettuare i propri acquisti.

L’attore/ricorrente aveva adito in via preventiva (ex art. 700 c.p.c.) il Tribunale al fine di ottenere la rimozione delle fioriere; ma il giudice civile aveva ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Invece, a parere del ricorrente, nella specie, rileverebbero esclusivamente comportamenti (meri o materiali) illegittimi che, posti in essere in violazione del principio del neminem laedere, hanno ingenerato un danno alla propria attività commerciale, risultando, di conseguenza, la controversia riservata all’A.G.O.
Concludendo, attività non provvedimentale ma comportamenti illegittimi sarebbero stati la fonte del danno commerciale.

Di avviso contrario, però, è la Corte di Cassazione, Sezioni Uniti.
Infatti, secondo i Giudici Ermellini, “è competente il giudice amministrativo e non quello ordinario nella controversia ove il ricorrente assume di essere stato pregiudicato nella propria attività commerciale dall’agire dell’Ente comunale, che ha escluso la ‘fermata’ sulla pubblica via in assenza di un provvedimento ad hoc, atteso che oggetto della contestazione è la modalità con cui viene esercitata la potestà comunale in materia di circolazione stradale. Ne consegue che l’oggetto della tutela invocata si risolve nel controllo di legittimità dell’esercizio del potere stesso, che costituisce il merito del giudizio amministrativo”.

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