Fermo amministrativo e preavviso, la competenza non è del giudice dell’esecuzione
Fermo e preavviso, misure non esecutive. La competenza può essere del giudice di pace.
Riscossione Sicilia Spa “persevera” nel proporre eccezioni di incompetenza per materia dinnanzi ai Giudice di Pace, con riferimento all’impugnazione dei provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili registrati o anche nei confronti dei c.d. atti di preavviso di fermo. Infatti ad avviso dell’ente di riscossione l’impugnazione di tali atti andrebbe fatta presso il tribunale, quale giudice naturale dell’esecuzione.
Il Giudice di pace di Palermo con una recentissima ordinanza ha confermato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con ordinanza n.15354/2015), stabilendo che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa. Infatti si tratta di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento. Per questi motivi, il giudice di pace ribadisce che l’impugnativa di un fermo o di un preavviso di fermo si sostanzia in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, così seguendo le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.
E’ bene ricordare che le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che il fermo di beni mobili registrati e l’ipoteca sono atti funzionali al soddisfacimento del credito, ma non sono configurabili quali atti del processo esecutivo. E invero, l’ipoteca e il fermo, considerate le differenze procedurali con il pignoramento e gli atti a questo successivi, sono definibili come misure cautelari atipiche, a contenuto inibitorio di carattere provvisorio e, come tali, certamente preordinati alla successiva esecuzione forzata. Ne consegue che la tutela giudiziaria nei loro confronti andrebbe esperita davanti al giudice ordinario, competente per valore.