Associazioni no profit: la costituzione e la registrazione

  • vademecum per la costituzione e registrazione delle associazioni no profit

La categoria degli Enti non commerciali trova la sua espressione più numerosa negli enti di tipo associativo, comunemente definiti “no profit”. In questa classificazione rientrano: le associazioni culturali, quelle ricreative e quelle di volontariato, le associazioni di promozione sociale, quelle sportive dilettantistiche e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (le cosiddette ONLUS).

Ma cosa si intende quando si parla di associazione?

Per associazione si intende un raggruppamento di almeno tre persone che si organizzano insieme per gestire e perseguire un interesse comune. Le associazioni si caratterizzano, dunque, per la presenza di un contratto di comunione di scopo tra gli associati, che individua: lo scopo di natura ideale o, comunque, non economica perseguito; la struttura aperta ad un numero illimitato di membri; la previsione di una propria struttura organizzativa composta da almeno due organi obbligatori ovvero l’assemblea (con funzioni deliberative) e gli amministratori (con funzioni esecutive); è, altresì, possibile prevedere l’istituzione di alcuni organi facoltativi che possono variare in base alle specifiche esigenze di ciascuna associazione.

Per la costituzione di un’associazione sono necessari un atto costitutivo, che indichi
la volontà di creare il rapporto associativo, ed uno statuto, che descriva la struttura e le modalità di esecuzione del rapporto. Questi due documenti, che non devono necessariamente assumere una forma determinata, normalmente sono separati, anche se è possibile redigere un unico documento in cui lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo.
Le associazioni possono costituirsi con le seguenti modalità:
a) atto pubblico: l’atto costitutivo viene redatto con la supervisione di un notaio, che si occupa della registrazione dell’atto presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate.
L’associazione può chiedere il riconoscimento della personalità
giuridica soltanto costituendosi con atto pubblico ( ai sensi dell’art. 14 c.c.);
b) scrittura privata autenticata: l’atto costitutivo viene redatto alla presenza di un pubblico ufficiale che attesta l’identità delle persone che lo sottoscrivono e può essere registrato o meno presso l’Ufficio
Locale dell’Agenzia delle Entrate;
c) scrittura privata non autenticata: l’atto costitutivo viene redatto dai soci e può essere registrato o meno presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate.
Alla luce di quanto premesso, la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto (che è opportuno effettuare contestualmente) non è obbligatoria, salvo alcuni specifici casi per cui la normativa lo prevede.

La registrazione è però, comunque, consigliata, in quanto permette:
— di attribuire data certa all’atto di costituzione e di provare che ad una determinata data un’associazione era costituita e che i suoi organi erano regolarmente funzionanti;
— di relazionarsi più facilmente con enti pubblici e privati;
— di aprire un conto corrente dell’associazione;
— di iscriversi ai registri comunali, provinciali, regionali, all’anagrafe onlus, ai registri delle associazioni di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;
— di beneficiare del regime fiscale di favore previsto dall’art. 148 del T.U.I.R., cioè della completa defiscalizzazione delle attività a pagamento svolte con i soci (purché le stesse siano inerenti agli scopi associativi perseguiti).

La corretta procedura per la registrazione di un’associazione è la seguente:
1) recarsi all’Agenzia delle Entrate per richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale, portando con sé:
una copia dell’atto costitutivo;
una copia dello statuto;
una copia del documento di identità del rappresentante legale;
il modello AA5/6 compilato (di seguito allegato e comunque scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate).

2) successivamente, provvedere alla registrazione (procedura registrazione atti privati), portando con sé:
— due copie dell’atto costitutivo e dello statuto in originale firmate dai soci fondatori (tre copie, di cui una in carta libera, per gli atti pubblici e le scritture private autenticate) delle quali una viene restituita all’interessato con la data e gli estremi dell’avvenuta registrazione;
— copia della carta d’identità di chi si reca all’Agenzia delle Entrate;
— copia della carta d’identità del rappresentante legale dell’Associazione;
— il modello 69 compilato (di seguito allegato e comunque scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate);
— se dovute, alcune marche da bollo da 16 euro ogni 100 righe e, comunque, ogni 4 facciate scritte;
— se dovuta, la ricevuta del versamento della tassa di registro (solitamente in misura fissa pari a 200 €), da effettuare in banca o alla posta tramite modello F23 (di seguito allegato e comunque scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate) o, dal 2011, anche mediante modello F24.

Associazioni di Promozione Sociale: sono tenute al pagamento di una marca da bollo, ogni 100 righe o ogni 4 facciate scritte, su originale e copia ed al pagamento dell’imposta di registro;
Associazioni di Promozione Sociale con qualifica di onlus: sono esenti da imposta di bollo e soggette al  pagamento dell’imposta di registro;
Organizzazioni di volontariato: esenti da imposte di bollo e di registro.
La legge prevede i casi di registrazione entro un termine fisso, che è generalmente di 20 giorni. Per i contratti di locazione e gli altri atti relativi a diritti sugli immobili invece il termine è di 30 giorni, mentre per gli atti formati all’estero il termine è di 60 giorni.

Sono invece sottoposti a registrazione solo in caso d’uso, cioè quando una delle parti intenda dimostrare, con l’avvenuta registrazione, l’efficacia temporale del contratto:
— i contratti aventi per oggetto una prestazione di lavoro autonomo;
— le scritture private non autenticate;
— i contratti di locazione “stagionali”, cioè inferiori a 30 giorni nel corso dell’anno.

Infine, un ulteriore adempimento per le associazioni che beneficiano di una o più delle agevolazioni contenute nell’art. 148 T.U.I.R. e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA) e che sono tenute a dichiarare la natura non commerciale dell’Ente, è la compilazione e l’invio del c.d. modello EAS, “modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi”

Il “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi”, approvato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2.

Le Associazioni costituite dopo il 15 dicembre 2009 devono presentare il modello entro 60 giorni dalla costituzione.

La Circolare 45E chiarisce che sono tenuti alla presentazione del modello:

– Enti privati non commerciali di tipo associativo (art. 148, comma 1, DPR 917/1986 TUIR), anche se limitati alla riscossione di quote associative e contributi;

– Enti privati associativi privilegiati (art. 148, commi 3, 5, 6 , 7 TUIR).

La Circolare indica che i benefici fiscali di queste due tipologie di enti non potranno essere applicati nel caso di mancata presentazione del modello EAS entro i termini previsti. Il Modello EAS deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica presso l’Agenzia delle Entrate o presso gli intermediari abilitati. In caso di modifiche dei dati le Associazioni sono tenute a presentare nuovamente il modello con le variazioni avvenute entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica degli stessi.

– Associazioni di Promozione Sociale (iscritte nei registri, di cui all’art. 7 della Legge 383/2000): sono tenute ad una compilazione limitata delle righe del Modello;

– Associazioni titolari di personalità giuridica (Associazioni riconosciute): sono obbligate alla compilazione del primo e del secondo riquadro (righe 4, 5, 6 , 25 e 26);

– Organizzazioni di Volontariato (di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nei registri regionali previsti dall’articolo 6): sono esonerate dalla presentazione del Modello EAS.

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