DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 625 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 342). - Decreto convertito con modificazioni in legge 6 febbraio 1980, n. 15 (in Gazz. Uff., 7 febbraio 1980, n. 97). - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. (COSSIGA - ANTITERRORISMO)







IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

Emana il seguente decreto:

ARTICOLO N.1

Art. 1.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dell'ergastolo, la pena è [sempre] aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato (1).

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (2) (3).

(1) Comma modificato dall'articolo unico della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 , in sede di conversione.

(2) Comma sostituito dall'articolo unico della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 , in sede di conversione e, successivamente, dall'articolo 4, comma 2, della Legge 14 febbraio 2003, n. 34 .

(3) A norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c, della Legge 31 luglio 2006, n. 241, per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui al presente articolo l'indulto non si applica.

ARTICOLO N.2

Art. 2.

Dopo l'art. 279 del codice penale è aggiunto il seguente:

Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione. - Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni [legislative, di governo,] giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo (1).

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentati alla incolumità, la reclusione di anni trenta (2).

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste (2).

(1) Comma modificato dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

(2) Comma sostituito dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

ARTICOLO N.3

Art. 3.

Dopo l'art. 270 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 270- bis - (Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni" (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

ARTICOLO N.4

Art. 4.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'art. 289- bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà (1).

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del presente decreto.

(1) Comma sostituito dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

ARTICOLO N.5

Art. 5.

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

ARTICOLO N.6

Art. 6.

Quando, nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell'art. 165- ter del codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale (1).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono sottoporre il fermato a perquisizione personale ed assumere sommarie informazioni dal medesimo, osservate le disposizioni di cui all'art. 225- bis , secondo comma, del codice di procedura penale.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le quarantotto ore. Ove gli indizi risultino infondati il fermato è immediatamente liberato, altrimenti è tradotto in carcere a disposizione del procuratore della Repubblica.

In ogni caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica.

Entro le quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore della Repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione.

Il procuratore della Repubblica, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, nel caso in cui risultino fondati gli indizi di cui al primo comma, convalida il fermo e la perquisizione. Ove, [invece], emergano sufficienti indizi in ordine ad uno o più delitti indicati nel primo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dello stesso art. 238. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dispone la liberazione del fermato al più tardi entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma precedente (2).

Il Ministro dell'interno ogni due mesi presenta al Parlamento una relazione sui fermi operati ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

(3) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 12 dicembre 1980, n. 851, come modificato dalla legge 13 febbraio 1981, n. 18, in sede di conversione, la durata dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 1951.

ARTICOLO N.7

Art. 7.

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti (1):

"Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo e, comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il ferma, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato" (2).

(1) Alinea sostituito dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

(2) Comma aggiunto dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

ARTICOLO N.8

Art. 8.

Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è sempre obbligatoria la cattura (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione; successivamente, modificato dall'articolo 30, comma 1, della Legge 12 agosto 1982, n. 532 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 26, comma 1, della Legge 28 luglio 1984, n. 398.

ARTICOLO N.9

Art. 9.

Dopo il primo comma dell'art. 224 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"Fuori dei casi previsti dal comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o all'esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'art. 165- ter del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere, su autorizzazione anche telefonica del procuratore della Repubblica, a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possono essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere, altresì, sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza che non consentano di richiedere il decreto di perquisizione ovvero l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono ugualmente procedere alle operazioni di cui al comma precedente dandone notizia, senza indugio, al procuratore della Repubblica" (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

ARTICOLO N.10

Art. 10.

[Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonchè per quelli previsti dall'art. 416 del codice penale e per quelli indicati nell'art. 165- ter del codice di procedura penale, i termini di durata massima della custodia preventiva sono prolungati di un terzo rispetto a quelli previsti dall'art. 272 del codice di procedura penale (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 29, comma 1, della Legge 28 luglio 1984, n. 398.

ARTICOLO N.11

Art. 11.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO N.12

Art. 12.

Per i reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per causa di servizio le eventuali misure restrittive della libertà personale possono essere eseguite in una sezione speciale di un istituto penitenziario o in un carcere militare (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

ARTICOLO N.13

Art. 13.

1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a euro 10.329 (lire venti milioni) presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) società di intermediazione mobiliare;

d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;

e) agenti di cambio;

f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;

h) società fiduciarie;

i) imprese ed enti assicurativi;

l) società Monte Titoli Spa;

m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito;

m-bis) istituti di moneta elettronica (1).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) a m-bis) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione (2).

4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonchè le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a euro 10.329 (lire venti milioni) sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a euro 10.329 (lire venti milioni) annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili a fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonchè gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 12.911 (lire venticinque milioni).

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 516 (lire un milione) a euro 5.164 (lire dieci milioni) (3).

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 56, comma 1, lettera a), della Legge 1° marzo 2002, n. 39.

(2) Comma modificato dall'articolo 56, comma 1, lettera a), della Legge 1° marzo 2002, n. 39.

(3) Articolo sostituito dall'articolo 30, comma 1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197.

ARTICOLO N.14

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria per verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nonchè di criminalità organizzata" (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 6 febbraio 1980, n. 15, in sede di conversione.

ARTICOLO N.15

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.