Offerta economicamente più vantaggiosa

Offerta economicamente più vantaggiosa e il principio di segretezza per garantire la trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione.

In forza dell’art. 95 del Codice degli appalti e secondo l’indirizzo ormai dominante, il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio base di aggiudicazione degli appalti pubblici.

In attuazione dello stesso codice degli appalti, l’Anac in data 21/09/2016 ha emanato le linee guida con riferimento alle offerte economicamente più vantaggiose.

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la procedura di gara in questione è caratterizzata da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica; il (consequenziale e logico) principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi        (v. Cons. Stato, Sez. V, n.3287 del 20/07/2016).

Il principio della segretezza dell’offerta economica è, infatti, presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti.
Si intende così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo – volitivo che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica ed in particolare con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest’ultima viene valutata.

La delineata peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica, impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell’operato dell’organo valutativo (fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 29/2/2016, n. 825; Sez. V, 19/4/2013 n. 2214; 11/5/2012, n. 2734 e 21/3/2011, n. 1734).

Conseguentemente nelle gare da aggiudicarsi con il sistema in questione devono trovare applicazione i seguenti principi:

a) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere quella delle offerte economiche;

b) le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate;

c) la Commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche;

d) nell’offerta tecnica non deve essere inclusa né l’intera offerta economica, né elementi consistenti dell’offerta economica o elementi che, comunque, consentano di ricostruirla;

e) nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (v. Cons. Stato, Sez. V, 12/11/2015, n. 5181).

E’ pur vero, però, che in alcuni casi, i punteggi relativi all’offerta tecnica possono essere assegnati, secondo la lex specialis della gara, sulla base di criteri automatici, così da escludere, nell’attribuzione degli stessi, qualunque margine di discrezionalità.

In tali casi, secondo un orientamento dei tribunali (specie) di merito, il divieto di commistione di elementi tecnici ed elementi economici dell’offerta (diretto a garantire che l’apprezzamento discrezionale dei primi non sia condizionato dalla conoscenza dei secondi) non risulterebbe violato, in quanto la Commissione aggiudicatrice non disporrebbe di alcun effettivo margine di autonoma valutazione.

Questo indirizzo è, però, contestato da quanti sostengono che la Commissione aggiudicatarie conserverebbe comunque un potere di accertamento caratterizzato da ambiti, seppur ridotti, di discrezionalità, nel verificare l’attendibilità dagli elementi tecnici dichiarati e la loro rispondenza alla documentazione prodotta a supporto, al fine di stabilire se quegli stessi elementi potessero essere utili ai fini dell’attribuzione del previsto punteggio.

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